Questa è una proposta di iniziativa di Legge Popolare, con lo scopo di permettere ai cittadini di costruire liste elettorali senza la obbligatoria gestione di qualche partito o gruppo politico. Di solito i candidati delle liste elettorali vengono stabiliti da questi partiti o gruppi e il normale cittadino non può contribuire a decidere chi saranno questi candidati nè tanto meno autocandidarsi.
La proposta di legge presentata qui di seguito, obbliga lo stato a farsi organizzatore di liste di candidati che sono scelti direttamente dai cittadini nelle fasi precedenti le elezioni, senza obbligo di raccogliere firme nè obbligo di avere un programma politico unico, ma lasciando ogni candidato libero di proporre il proprio programma.
Dopo la fase di presentazione delle candidature e scelta di queste, viene stilata una graduatoria che determinerà l’elenco dei candidati che si presenteranno alle elezioni con queste “Liste Dirette”.
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Introduzione nel sistema elettorale della
” LISTA DELLE CANDIDATURE DIRETTE “
strumento politico istituzionale permanente che consenta ai Cittadini sia di candidarsi che di eleggere i propri rappresentanti direttamente e senza mediazione dei partiti.
Questo sarà possibile con l’introduzione, nel sistema elettorale, di una “Lista delle Candidature Dirette” a gestione istituzionale.
L’intento è portare nelle istituzioni la voce di tutti i Cittadini con le loro diverse posizioni e volontà politiche.
Di conseguenza la “Lista delle Candidature Dirette” avrà le seguenti caratteristiche principali:
➢ nessuna mediazione dei partiti;
➢ nessun capo politico;
➢ pluralità di programmi politici espressi dai candidati;
➢ meccanismo trasparente di assegnazione o ritiro dei consensi;
➢ applicabile ad ogni evento elettorale.
POICHÉ
➢ “… la sovranità appartiene al Popolo” e non ai partiti;
➢ “democrazia” è Governo del Popolo e non dei partiti;
➢ quella italiana è definita “democrazia parlamentare” e non democrazia dei partiti;
➢ i Cittadini Italiani non sono liberi di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo
al di fuori delle liste dei partiti;
➢ la Costituzione, all’articolo 49, prospetta la “possibilità” e non l’obbligo di associarsi
in partiti, non escludendo pertanto che anche Cittadini singoli possano essere
protagonisti e concorrere a determinare la politica nazionale;
➢ la democrazia rappresentativa, attualmente esercitata esclusivamente attraverso i
partiti, è in crisi profonda come dimostrano anche i dati della astensione alle elezioni;
➢ la legge elettorale, voluta come legge ordinaria, è manipolabile dalle maggioranze di turno secondo le proprie convenienze, al punto che, gli Italiani non possono neppure scegliere i propri rappresentanti in modo conforme all’art. 48 della Costituzione;
➢ esiste una discriminazione politica nei confronti dei Cittadini che hanno una opinione negativa rispetto ai partiti.
PER QUESTI MOTIVI
Presentano, ai sensi dell’art. 71 della Costituzione Italiana, la seguente Proposta di Legge di Iniziativa Popolare.
TITOLO I. – LISTA ISTITUZIONALE DELLE CANDIDATURE DIRETTE.
Art. 1.
È introdotta nel sistema elettorale la “Lista delle Candidature Dirette” (di seguito denominata “Lista Diretta”) a gestione istituzionale e pertanto svincolata da appartenenze politiche.
Art. 2.
I Candidati della “Lista Diretta” sono individuati direttamente dai Cittadini, senza la mediazione dei partiti, mediante il “Registro delle Candidature Dirette” (da qui in avanti denominato “Registro”).
Art. 3.
Le procedure relative alla “Lista Diretta” si applicano a ogni consultazione elettorale e ad ogni modalità di attribuzione dei seggi.
Art. 4.
La “Lista Diretta” è rappresentata da un unico simbolo nazionale ben riconoscibile e non partecipa a coalizioni elettorali con altri soggetti politici.
Art. 5.
In deroga alle normative previste per i partiti, la “Lista Diretta” essendo a gestione istituzionale non richiede un programma politico, né un capo politico e non necessita di firme a sostegno.
Art. 6.
I contributi alla politica previsti da normativa e assegnati alla Lista Diretta andranno distribuiti agli Eletti in proporzione ai voti ricevuti dagli elettori.
TITOLO II. – REGISTRO DELLE CANDIDATURE DIRETTE.
Art. 7.
È istituito, a cura del Ministero dell’Interno, il “Registro delle Candidature dirette” (di seguito denominato “Registro“).
Esso è organizzato per sezioni elettorali ed è di pubblico dominio.
Art. 8.
Il “Registro” è lo strumento operativo destinato alla formazione della “Lista Diretta”.
In esso sono presenti i nominativi degli aspiranti Candidati sottoposti al consenso dei Cittadini.
Art. 9
Nel “Registro” i Cittadini possono:
1. autocandidarsi in una sola Lista Diretta per ogni tipologia di consultazione elettorale;
2. esprimere o revocare il proprio consenso agli aspiranti Candidati presenti nel “Registro” della sezione elettorale di appartenenza.
Art. 10.
L’operatività del “Registro” è avviata dal Ministero dell’Interno un anno prima delle elezioni mediante apposito Decreto e si completa sessanta giorni prima della consultazione elettorale.
In caso di elezioni anticipate il Ministero dell’Interno attiva il “Registro” entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del Decreto che convoca le nuove elezioni e ne garantisce l’attività fino alla data di convocazione dei comizi elettorali.
Art. 11.
Per tutto il periodo di operatività del “Registro” l’elettore può:
assegnare fino a un massimo di due consensi uno per ogni genere;
modificare la sua precedente assegnazione per un massimo di due volte.
Alla chiusura della operatività, la situazione esistente nel “Registro” viene certificata e proclamata dal Ministero dell’Interno.
Art. 12.
La graduatoria finale dei consensi nel “Registro” determina l’ordine dei candidati della relativa Lista Diretta.
L’aspirante Candidato con più consensi diventa il Candidato al Collegio uninominale o alla carica monocratica del caso.
Gli aspiranti Candidati con numero di consensi a seguire diventano, sulla base della loro posizione nella graduatoria di genere, i Candidati al Collegio Plurinominale o a carica collegiale.
A parità di consensi il Ministero dell’Interno procede per sorteggio.
Art. 13.
Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Ministero dell’Interno entro una settimana dalla proclamazione dei dati contestati.
TITOLO III. – NORME FINALI
Art. 14.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle leggi elettorali e delle loro norme di attuazione.
Art. 15.
l Governo è delegato a provvedere con apposito Decreto Legislativo, entro sei mesi dalla vigenza della presente legge, ad emanare le opportune norme attuative e a coordinare le procedure ed i termini della presente legge con quanto previsto dalle leggi elettorali per le analoghe disposizioni.