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Discussione dei Punti da trattare nella Proposta di Legge Costituzionale

Citazione

Il Comitato Promotore attraverso i lavori della "Tavola Rotonda sulla riconfigurazione degli strumenti referendari" alla fine ha selezionato i Punti da elaborare per la LIP, e fanno sostanzialmente riferimento alla

PROPOSTA DI SERGIO BAGNASCO :

  • 1. modifiche Art. 75 Costituzione,
  • 2. modifiche Legge Ordinaria 25/05/1970 N.352 e successive modifiche,
  • (2 -bis. modifiche alla legge n- 53 del 21 marzo 1990),
  • 3. modifiche Art. 138 Costituzione.
  • TESTO ELABORATO DA SERGIO BAGNASCO:

    PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
    “MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 75 E ALLA LEGGE ORDINARIA 25/05/1970 N.352 e successive modifiche alla legge n- 53 del 21 marzo 1990”

    ART.1
    All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma sono abrogate le parole “o cinque consigli regionali”;
    b) al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “I Consigli Regionali possono chiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge limitatamente alle materie di legislazione concorrente di cui al 3° comma dell’art 117. Tale richiesta di abrogazione deve essere richiesta da almeno 5 consigli regionali che rappresentino almeno il 10% della popolazione italiana risultante dall’ultimo censimento”
    c) al quarto comma le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e” sono soppresse.

    ART.2
    Alla Legge ordinaria del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’art 27 è sostituito dal seguente testo: “Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
    Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso, indicando la legge di cui si chiede l’abrogazione totale o parziale.
    Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni di cui al comma precedente..
    Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
    Nei suddetti fogli si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula “ volete che sia abrogata. . “ con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.
    Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.
    Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.”

    b) dopo l’art 27 è aggiunto il seguente art. 27 bis: “Per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 è consentito procedere anche mediante la modalità prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera b) , del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dal superiore art. 27.
    La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
    Gli obblighi previsti dal superiore articolo 27 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui all’articolo 27 medesimo.
    La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui al successivo articolo 28»;

    c) dopo l’art 27 bis è aggiunto il seguente art 27 ter: “La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori sui fogli di cui all'articolo 27 o mediante piattaforma digitale di cui all’articolo 27 bis.
    Le firme devono essere corredate dalle seguenti indicazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
    Le firme, se non sono certificate da idonea piattaforma digitale di cui all’art 27 bis, stesse devono essere autenticate i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente.
    L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
    Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
    Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
    Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.
    I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.”;

    d) all’art. 28 le parole “tre mesi” sono sostituite con “sei mesi”;
    e) all’art 32 comma primo le parole “30 settembre” sono sostituite da “31 dicembre”; al comma 2 le parole “30 settembre” sono sostituite da “entro 30 giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui al comma precedente”; al terzo comma le parole “Entro il 31 ottobre” sono sostituite da “Entro lo stesso termine di cui al comma precedente” e le parole “al venti novembre” sono sostituite da “a venti giorni”; al comma quinto le parole “notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13” sono sostituite da “ immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.”; al comma settimo, le parole “Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre” sono sostituite da “Entro 15 giorni dalla scadenza fissata dall’ordinanza”; nel medesimo comma settimo le parole “a norma dell'articolo 13” sono sostituite da “a norma del precedente comma quinto”;
    f) all’art. 33 le parole “il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e' stata pronunciata” sono sostituite da “sessanta giorno da quando è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 32”; al comma quarto le parole “da pubblicarsi entro il 10 febbraio” sono sostituite da “entro 20 giorni dalla data fissata per la deliberazione”;
    g) all’art 34 le parole “in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite da “in una domenica comprese tra 60 e 90 giorni dalla sentenza di cui all’art 33”; al terzo comma dell’art 34 le parole “dal 365° giorno” sono sostituite da “dal 120° giorno”;
    h) all’art. 36, comma 1, sono soppresse le parole “all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,”;

    ART 3
    Al comma primo dell’art 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 sono abrogate le parole “e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352”.

    TESTI VIGENTI
    Articolo 75 Costituzione
    E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

    Legge 352/1970
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352!vig=

    Legge 53/1990
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;53~art14!vig=

     

    PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
    “MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 138 E ALLA LEGGE ORDINARIA 25/05/1970 N.352 e successive modifiche”

    ART.1
    All’art.138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma sono abrogate le parole “quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”;
    b) il terzo comma è abrogato.

    ART.2
    Alla Legge ordinaria del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’art. 1, sono soppresse le parole “indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione”;
    b) l’art. 2 è abrogato
    c) all’art. 3 comma 1, sono soppresse le parole “Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione,” e a seguire le parole “, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera” e infine le parole “un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che”;
    d) gli articoli da 4 a 14 compresi sono abrogati;
    e) il primo comma dell’art. 15 è sostituito dal seguente testo: “Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo di legge di cui all’art. 1.”

    TESTI VIGENTI
    Articolo 138 Costituzione
    Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
    Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

    Legge 352/1970
    Art 1
    Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

    Art. 2
    La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:
    «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
    Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
    (Testo della legge)
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

    Art. 3
    Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre
    mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
    La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

    Art. 4.
    La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa e' stata pubblicata.
    La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

    Art. 5
    Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
    "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
    Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
    Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

    (Testo della legge)

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
    La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

    Art. 6.
    Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.
    Non e' necessaria alcuna altra documentazione.
    Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta e' depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.
    Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.
    Il verbale e' redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale e' allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

    Art. 7.
    Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi,muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica ((o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)), alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne da' atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
    Di ciascuna iniziativa e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
    Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.
    Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

    Art. 8
    La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
    Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
    Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente.
    L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
    Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
    Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
    Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta .

    Art. 9
    Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4.
    Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
    Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

    Art. 10
    Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.
    La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.
    Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.
    Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.
    Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

    Art. 11
    I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.
    Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

    Art. 12
    Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.
    L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.
    L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
    Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

    Art. 13
    L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

    Art. 14
    Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempre ché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;
    La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . .;
    Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
    (Testo della legge)
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Art. 15
    Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
    La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
    Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

testo Legge 352/70 : https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352!vig=

 

Citazione

Allora, mettiamo anche alcuni link utili al lavoro da svolgere.

Legge 25 maggio 1970, n. 352
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352!vig=

Legge 53/1990
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;53~art14!vig=

 

Qui sottto gli artt. della Costituzione con la modifica che si sta tendando di apportare per togliere il quorum, da fare con LIP.

E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Citazione

Dopo un po di discussioni si è arrivati ad un bivio:

Messaggio si Sergio Bagnasco del 25 maggio 2023:

"Se confermiamo che è preferibile con la Lip modificare solo l'art 75 e 138 cost., lasciando ad altra Lip tutto ciò che riguarda la l. 352/1970, allora si semplifica tutto e possiamo in modo autonomo agire sulla l. 352.

Questo è preferibile anche perché le modifiche costituzionali sono soggette alla procedura aggravata, mentre la modifica della 352 è con normale procedura ordinaria.

Quindi, concentriamoci al momento sull'art 1 della proposta di Lip, decidiamo la strategia complessiva e poi decidiamo come intervenire sulla 352.
Concordate su questo iter?"

Ora si attende la risposta di tutti per proseguire sul nuovo iter o meno.