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ASSEMBLEA DEI CITTADINI COSTITUENTI: progetto di legge costituzionale

Citazione

ASSEMBLEA DEI CITTADINI COSTITUENTI

Il progetto di legge costituzionale

Il progetto di legge costituzionale

 

“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 75 E 135 DELLA COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25 MAGGIO 1970 N.352”
G.U. SERIE GENERALE N. 111 DEL 13/05/2023

CAPO I

MODIFICA ALL’ART. 32 COSTITUZIONE

IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE

ART.1

  1. All’art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole “e interesse della collettività,” sono soppresse;
    b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    “Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico.
    c) è aggiunto il seguente terzo comma:
    Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.”.

CAPO II

MODIFICA ALL’ART. 75 COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352

IN MATERIA DI REFERENDUM

ART.2

  1. All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma le parole “cinquecentomila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;
    b) al secondo comma le parole “, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” sono soppresse;
    c) al quarto comma le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e” sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione”.

ART.3

  1. Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;
    b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”;
    c) all’art.8, comma 6, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –”; dopo le parole “in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.” sono inserite le seguenti parole “I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”.
    d) all’art. 9, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
    e) all’art.13, comme 2, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
    f) all’art.27, comma 1, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
    g) all’art. 28, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
    h) l’art. 31 è abrogato;
    i) all’art. 33, comma 1, le parole “non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”, sono sostituite dalle parole “non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; al comma 4, le parole “il 10 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”;
    j) all’art.34, comma 1, le parole “una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite dalle parole “una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”; al terzo comma la parola “365°” è sostituita dalla parola “30°”;
    k) all’art.36, comma 1, le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,” sono soppresse.

CAPO III

MODIFICA ALL’ART. 135 COSTITUZIONE

IN MATERIA DI NOMINA DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E FORMAZIONE DI ELENCHI

ART.4

  1. All’art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)     il primo comma è sostituito dal seguente: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto”;
    b)     il secondo comma è sostituito dal seguente: “I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione”.
    c) al terzo comma la parola “nove” è sostituita dalla parola “sei”; le parole “e non possono essere nuovamente nominati” sono sostituite dalle parole “e possono essere rieletti dai cittadini”;
    d) al comma 4 la parola “termine” è sostituita da “mandato”; dopo la parola “mandato” sono inserite la seguenti parole “, in caso di mancata rielezione,”; alla fine della frase  è aggiunta la seguente parte: “In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso”;
    e) al comma 7 le parole “che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari” sono sostituite dalla seguente parte: “compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina”.
Citazione

Modifiche alla legge 352/70 proposte da Assemblea Costituente dei Cittadini OLTRE A MODIFICHE AD ART. 75, (135 e 32)

https://assembleacostituentecittadini.it

ART.3

    1.  

Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;
b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”;
c) all’art.8, comma 7, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –”; dopo le parole “in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.” sono inserite le seguenti parole “I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”.
d) all’art. 9, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
e) all’art.13, comme 2, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
f) all’art.27, comma 1, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
g) all’art. 28, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
h) l’art. 31 è abrogato;
i) all’art. 33, comma 1, le parole “non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”, sono sostituite dalle parole “non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; al comma 4, le parole “il 10 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”;
j) all’art.34, comma 1, le parole “una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite dalle parole “una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”; al terzo comma la parola “365°” è sostituita dalla parola “30°”;
k) all’art.36, comma 1, le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,” sono soppresse.

Art. 1.

  Quando  le  Camere  abbiano  approvato una legge di revisione della
Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne
danno  comunicazione  al  Governo  indicando  se  l'approvazione  sia
avvenuta  con  la  maggioranza  prevista dal primo comma o con quella
prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.
                               Art. 2.

  La  promulgazione  delle  leggi  costituzionali  approvate  con  la
maggioranza   prevista   dal  terzo  comma  dell'articolo  138  della
Costituzione, e' espressa con la formula seguente:
  "La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato.
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
                               Art. 3. 
 
  Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal
primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per  la
grazia e la giustizia deve provvedere  alla  immediata  pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo  "Testo  di  legge
costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera",  completato
dalla data della sua approvazione finale  da  parte  delle  Camere  e
preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri
di  una  Camera,  o  cinquecentomila  elettori,  o  cinque   consigli
regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. 
  La legge di cui al comma  precedente  e'  inserita  nella  Gazzetta
Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi,  senza
numero d'ordine e senza formula di promulgazione. 

a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;

                               Art. 4.

  La  richiesta  di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione
deve   contenere   l'indicazione   della  legge  di  revisione  della
Costituzione  o  della legge costituzionale che si intende sottoporre
alla  votazione  popolare,  e  deve altresi' citare la data della sua
approvazione  finale da parte delle Camere, la data e il numero della
Gazzetta Ufficiale nella quale essa e' stata pubblicata.
  La  predetta  richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte
di  cassazione  entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma
dell'articolo 3.
                               Art. 5. 
 
  Quando entro il termine di tre mesi  dalla  pubblicazione  prevista
dall'articolo 3 non sia stata  avanzata  domanda  di  referendum,  il
Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione  della  legge
con la formula seguente: 
  "La Camera dei deputati  e  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
  Il  Presidente  della  Repubblica  promulga   la   seguente   legge
  costituzionale: 
 
                         (Testo della legge) 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 
  La promulgazione deve avvenire entro un  mese  dalla  scadenza  del
termine indicato nel primo comma. 
                               Art. 6.

  Qualora  la  richiesta  prevista  dall'articolo 4 sia effettuata da
membri  di  una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei
componenti  della  Camera  stessa,  le sottoscrizioni dei richiedenti
sono  autenticate  dalla segreteria della Camera cui appartengono, la
quale  attesta  al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.
Non e' necessaria alcuna altra documentazione.
  Alla  richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati,
scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta e' depositata
presso la cancelleria della Corte di cassazione.
  Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo
verbale,  facente  fede  del  giorno e dell'ora in cui il deposito e'
avvenuto  e  contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma
da parte dei presentatori.
  Il  verbale  e' redatto in duplice originale, con la sottoscrizione
dei  presentatori  e  del  cancelliere. Un originale e' allegato alla
richiesta,   l'altro   viene   consegnato  ai  presentatori  a  prova
dell'avvenuto deposito.
                               Art. 7.

  Al  fine  di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno
500.000  elettori  la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori
della  raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi,
muniti  di  certificati  comprovanti  la  loro iscrizione nelle liste
elettorali   di  un  comune  della  Repubblica  ((o  nell'elenco  dei
cittadini  italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia
di  esercizio  del  diritto  di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero)),  alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne da'
atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
  Di  ciascuna  iniziativa  e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale
del  giorno  successivo  a  cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono
riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
  Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere
all'inizio  di  ogni  facciata,  a  stampa  o  con stampigliatura, la
dichiarazione  della  richiesta  del  referendum,  con le indicazioni
prescritte dal citato articolo 4.
  Successivamente   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'annuncio  di  cui  al  primo  comma,  i fogli previsti dal comma
precedente  devono  essere  presentati  a  cura  dei  promotori, o di
qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli
uffici  giudiziari.  Il  funzionario  preposto  agli  uffici suddetti
appone  ai  fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e
li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”;

                               Art. 8. 
 
  La richiesta di referendum viene effettuata con la firma  da  parte
degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. 
  Accanto alle firme debbono essere  indicati  per  esteso  il  nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali questi  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
elettorali  dell'anagrafe  unica  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero. 
  Le firme stesse debbono essere autenticate da un  notaio  o  da  un
giudice di pace o da un cancelliere della pretura,  del  tribunale  o
della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso il comune
dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma  e'
autenticata, ovvero dal giudice conciliatore,  o  dal  segretario  di
detto  comune.  Per  i  cittadini   elettori   residenti   all'estero
l'autenticazione  e'   fatta   dal   console   d'Italia   competente.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui  avviene
e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio;  in  questo  caso,
oltre alla data, deve indicare  il  numero  di  firme  contenute  nel
foglio. 
  Il pubblico ufficiale che  procede  alle  autenticazioni  da'  atto
della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o  comunque
impedito di apporre la propria firma. 
  Per  le  prestazioni  del  notaio,  del  cancelliere,  del  giudice
conciliatore e del  segretario  comunale,  sono  dovuti  gli  onorari
stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella  D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604. 
  Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati,
anche  collettivi,  dei  sindaci  dei  singoli   comuni,   ai   quali
appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la  iscrizione  nelle
liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione  nell'elenco  dei  cittadini
italiani residenti  all'estero  di  cui  alla  legge  in  materia  di
esercizio del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali  certificati  entro  48
ore dalla relativa richiesta. ((I certificati  elettorali  rilasciati
mediante posta elettronica certificata o un servizio  elettronico  di
recapito  certificato   qualificato,   possono   essere   depositati,
unitamente alla richiesta di referendum e al  messaggio  a  cui  sono
acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo  1,  comma
1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ovvero  come  copia
analogica di documento  informatico  se  dotati  del  contrassegno  a
stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice)). 

c) all’art.8, comma 7, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –”; dopo le parole “in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.” sono inserite le seguenti parole “I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”.

                               Art. 9.

  Il  deposito  presso  la  cancelleria  della Corte di cassazione di
tutti  i  fogli  contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori  vale  come  richiesta  ai sensi dell'articolo 4. Esso
deve   essere  effettuato  da  almeno  tre  dei  promotori,  i  quali
dichiarano  al  cancelliere  il  numero delle firme che appoggiano la
richiesta.
  Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo
verbale,  con  le  modalita'  stabilite  dal terzo e dal quarto comma
dell'articolo 6.

d) all’art. 9, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;

                              Art. 10.

  Al  fine  di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte
di  cinque  consigli  regionali,  il  consiglio regionale che intende
assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.
  La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal
consiglio  regionale  con  il  voto della maggioranza dei consiglieri
assegnati  alla  regione,  e deve contenere l'indicazione della legge
costituzionale  nei  confronti  della  quale  si  vuole promuovere il
referendum,   con   gli   elementi   di   identificazione   stabiliti
nell'articolo 4.
  Quando  abbia  approvato  tale  deliberazione,  il consiglio stesso
procede  alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo
e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.
  Tali  deliberazioni  sono  comunicate,  a cura della segreteria del
consiglio  che  per  primo  le ha approvate, ai consigli regionali di
tutte  le  altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino
uguale  deliberazione,  a  darne  notizia  al  consiglio che ha preso
l'iniziativa, perche' vi dia seguito.
  Le  segreterie  dei  consigli  regionali  che abbiano adottato tale
deliberazione   e   abbiano  nominato  i  propri  delegati  ne  danno
comunicazione   alla   segreteria   del   consiglio   che   ha  preso
l'iniziativa, perche' vi sia dato seguito.
                              Art. 11.

  I  delegati  di  non meno di cinque consigli regionali, che abbiano
approvato  identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di
richiesta,  e  lo  presentano  personalmente,  entro  tre  mesi dalla
pubblicazione  di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di
cassazione,  unitamente  alle copie autentiche delle deliberazioni di
richiesta  di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun
consiglio regionale.
  Del  deposito  si  da'  atto  in  processo verbale con le modalita'
stabilite  dal  terzo  e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene
redatto  in  sei  o  piu'  originali,  in modo che un originale possa
essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.
                              Art. 12.

  ((Presso  la  Corte di cassazione e' costituito un ufficio centrale
per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte
di  cassazione  piu' anziani nonche' dai tre consiglieri piu' anziani
di  ciascuna  sezione.  Il  piu'  anziano dei tre presidenti presiede
l'ufficio   e   gli   altri   due  esercitano  le  funzioni  di  vice
presidente)).
  L'Ufficio  centrale  per il referendum verifica che la richiesta di
referendum   sia   conforme   alle   norme  dell'articolo  138  della
Costituzione e della legge.
  L'Ufficio  centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della
richiesta  entro  30  giorni  dalla sua presentazione. Esso contesta,
entro  lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'.
Se,  in  base  alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5
giorni,  l'Ufficio  ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro
lo  stesso  termine  di  5  giorni, i presentatori possono dichiarare
all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma
debbono  provvedervi  entro  il termine massimo di venti giorni dalla
data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si
pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta.
  ((Per  la  validita'  delle operazioni dell'ufficio centrale per il
referendum  e'  sufficiente  la  presenza del presidente o di un vice
presidente e di sedici consiglieri)).
                              Art. 13.

  L'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  che  decide sulla legittimita'
della   richiesta  di  referendum  e'  immediatamente  comunicata  al
Presidente   della   Repubblica,   ai  Presidenti  delle  Camere,  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed al Presidente della Corte
costituzionale.
  Essa  deve  essere  notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro
cinque  giorni,  rispettivamente  ai  tre  delegati  dei parlamentari
richiedenti,  oppure  ai  presentatori  della  richiesta dei 500 mila
elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

e) all’art.13, comme 2, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;

                              Art. 14. 
 
  Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimita'
della richiesta, la legge costituzionale, sempreche' sia  decorso  il
termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 37  viene
promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: 
  "La Camera dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; 
  La  richiesta  di  referendum  presentata  in  data  ...  e'  stata
dichiarata  illegittima  dall'Ufficio   centrale   della   Corte   di
cassazione con sua ordinanza in data ...; 
  Il  Presidente  della  Repubblica  promulga   la   seguente   legge
costituzionale: 
 
                         (Testo della legge) 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 
                              Art. 15. 
 
  Il  referendum  e'  indetto  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  entro
sessanta giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  che  lo  abbia
ammesso. ((13)) 
  La data del referendum e' fissata in una domenica compresa  tra  il
50° ed il 70°  giorno  successivo  alla  emanazione  del  decreto  di
indizione. 
  Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma  dell'articolo  3,
del testo di un'altra legge di  revisione  della  Costituzione  o  di
un'altra legge costituzionale, il Presidente  della  Repubblica  puo'
ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo  comma
del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due
referendum costituzionali si svolgano  contemporaneamente  con  unica
convocazione degli elettori per il medesimo giorno. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 81, comma 1)  che  "In
considerazione dello stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la  delibera
del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25  maggio  1970,
n.  352,  il  termine  entro  il  quale  e'  indetto  il   referendum
confermativo del testo di legge costituzionale,  recante:  «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione
del numero dei parlamentari», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie  Generale,  n.  240  del  12  ottobre  2019,  e'   fissato   in
duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo  ha
ammesso". 
                              Art. 16.

  Il  quesito  da  sottoporre  a  referendum  consiste  nella formula
seguente:    "Approvate   il   testo   della   legge   di   revisione
dell'articolo...    (o   degli   articoli...)   della   Costituzione,
concernente...   (o   concernenti...),  approvato  dal  Parlamento  e
pubblicato  -  nella  Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"; ovvero:
"Approvate  il  testo  della  legge  costituzionale..  concernente...
approvato  dal  Parlamento  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
numero... del... ?".
                              Art. 17.

  La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con
voto diretto, libero e segreto.
  L'elettorato  attivo,  la tenuta e la revisione annuale delle liste
elettorali,  la  ripartizione  dei  comuni in sezioni elettorali e la
scelta  dei  luoghi  di riunione sono disciplinati dalle disposizioni
del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.
                              Art. 18.

     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. P. R. 8 SETTEMBRE 2000, n. 299))
                              Art. 19.

  L'Ufficio   di   sezione  per  il  referendum  e'  composto  di  un
presidente,  di  tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente,
assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
  Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche' alle
operazioni  degli  Uffici  provinciali e dell'Ufficio centrale per il
referendum  possono  assistere,  ove lo richiedano, un rappresentante
effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei
gruppi  politici  rappresentati  in  Parlamento,  e dei promotori del
referendum.
  Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi
e  per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato
da  notaio,  da parte del presidente o del segretario provinciale del
partito   o  gruppo  politico  oppure  da  parte  dei  promotori  del
referendum  e,  per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita
di  mandato,  autenticato  da  notaio,  da parte del presidente o del
segretario  nazionale  del  partito  o  del  gruppo  politico  o  dei
promotori del referendum.
                              Art. 20.

  Le  schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e
di  identico  colore,  sono fornite dal Ministero dell'interno con le
caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge.
  Esse  contengono  il  quesito formulato a termini dell'articolo 16,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
  Qualora  nello  stesso  giorno  debbano  svolgersi  piu' referendum
costituzionali, all'elettore vengono consegnate piu' schede di colore
diverso.
  L'elettore  vota  tracciando  sulla  scheda  con la matita un segno
sulla  risposta  da  lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la
contiene.
  Nel  caso  di  cui  al  terzo  comma,  l'Ufficio  di sezione per il
referendum  osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.
                              Art. 21.

  Presso  il  tribunale,  nella  cui  circoscrizione  e'  compreso il
capoluogo della provincia, e' costituito l'Ufficio provinciale per il
referendum,  composto  da tre magistrati, nominati dal presidente del
tribunale  entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il
referendum.  Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di
presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i
primi in caso di impedimento.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un cancelliere del
tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
  Sulla  base  dei  verbali  di  scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione  per  il  referendum  di  tutti  i  comuni  della  provincia,
l'Ufficio  provinciale  per  il  referendum da' atto del numero degli
elettori  che  hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver
provveduto  al  riesame  dei  voti  contestati e provvisoriamente non
assegnati.
  ((Di  tutte  le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei
quali  uno  resta  depositato  presso  la  cancelleria del tribunale,
unitamente  ai  verbali  di  votazione e di scrutinio degli uffici di
sezione  per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato,
per   mezzo   di  corriere  speciale,  all'Ufficio  centrale  per  il
referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia)).
  I  delegati  o  i  promotori della richiesta di referendum hanno la
facolta'  di  prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di
un  loro  incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la
cancelleria del tribunale.
                              Art. 22.

  L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di
tutti  gli  Uffici  provinciali((...)) procede, in pubblica adunanza,
con  l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione,
facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti
designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti
validi  favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione
costituzionale  o  alla  legge  costituzionale  su cui si vota e alla
conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate dal cancelliere capo
della  Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in
cinque esemplari.
  Un  esemplare  e'  depositato  presso la cancelleria della Corte di
cassazione,  unitamente  ai  verbali  ((...))  trasmessi dagli Uffici
provinciali  per  il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi
rispettivamente  al  Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle
due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.
  ((Se  lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle  operazioni  e della
proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio  centrale per il
referendum  richiede  agli  uffici  provinciali  la trasmissione, per
mezzo  di  corriere  speciale, dei verbali e dei documenti depositati
presso la cancelleria del tribunale)).
                              Art. 23.

  Sulle  proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione
e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o
all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di
cui  all'articolo  precedente, prima di procedere alle operazioni ivi
previste.
                              Art. 24.

  L'Ufficio  centrale  procede  alla  proclamazione dei risultati del
referendum,  mediante  attestazione  che  la legge di revisione della
Costituzione  o  la  legge  costituzionale sottoposta a referendum ha
riportato,  considerando  i  voti  validi,  un maggior numero di voti
affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in
caso  contrario,  che  il numero dei voti affermativi non e' maggiore
del numero dei voti negativi.
                              Art. 25.

  Il  Presidente  della  Repubblica,  in  base  al verbale che gli e'
trasmesso  dall'Ufficio  centrale  per il referendum, qualora risulti
che  la  legge  sottoposta  a  referendum  abbia riportato un maggior
numero  di  voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la
formula seguente:
  "La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il referendum indetto in data... ha dato risultato favorevole;
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare seme legge dello Stato".
                              Art. 26.

  Nel  caso  in  cui  il  risultato  del  referendum  sia sfavorevole
all'approvazione  della  legge,  il  Ministro  per  la  grazia  e  la
giustizia,  dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio
centrale  per  il  referendum,  cura  la  pubblicazione del risultato
medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO II
REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

                              Art. 27.

  Al  fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per
il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli
vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i
termini   del  quesito  che  si  intende  sottoporre  alla  votazione
popolare,  e  la  legge  o  l'atto avente forza di legge dei quali si
propone   l'abrogazione,  completando  la  formula  "volete  che  sia
abrogata..."  con  la  data,  il  numero  e  il  titolo della legge o
dell'atto  avente  valore  di  legge  sul  quale  il  referendum  sia
richiesto.
  Qualora  si  richieda  referendum  per  abrogazione parziale, nella
formula  indicata  al  precedente  comma  deve  essere inserita anche
l'indicazione  del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il
referendum sia richiesto.
  Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o
piu'   articoli   di  legge,  oltre  all'indicazione  della  legge  e
dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere
inserita   l'indicazione   del   comma,   e  dovra'  essere  altresi'
integralmente  trascritto  il  testo  letterale delle disposizioni di
legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

f) all’art.27, comma 1, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;

                              Art. 28.

  Salvo   il   disposto  dell'articolo  31,  il  deposito  presso  la
cancelleria  della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le
firme  e  dei  certificati  elettorali dei sottoscrittori deve essere
effettuato  entro  tre  mesi  dalla data del timbro apposto sui fogli
medesimi  a  norma  dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve
essere  effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al
cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

g) all’art. 28, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;

                              Art. 29.

  Nel  caso  di  richiesta  del  referendum previsto dall'articolo 75
della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali,
la   richiesta   stessa   deve   contenere,   oltre   al   quesito  e
all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la
abrogazione   ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'indicazione  dei
consigli  regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data
della  rispettiva  deliberazione,  che  non  deve essere anteriore di
oltre  quattro  mesi  alla  presentazione,  e dei delegati di ciascun
consiglio,  uno  effettivo  e uno supplente; deve essere sottoscritta
dai   delegati,   e   deve   essere   corredata  da  copia  di  dette
deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.
                              Art. 30.

  La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal
consiglio  regionale  con  il  voto della maggioranza dei consiglieri
assegnati  alla  regione e deve contenere l'indicazione della legge o
della  norma  della  quale  si proponga l'abrogazione, in conformita'
delle prescrizioni dell'articolo 27.
  Qualora  la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata
da  altri  consigli  regionali  con modificazione del quesito, questi
procedono come iniziatori di nuova proposta.
                              Art. 31.

  Non  puo'  essere  depositata  richiesta  di  referendum  nell'anno
anteriore  alla  scadenza  di  una  delle  due  Camere e nei sei mesi
successivi  alla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali per
l'elezione di una delle Camere medesime.

h) l’art. 31 è abrogato;

                              Art. 32. 
 
  Salvo  il  disposto  dell'articolo  precedente,  le  richieste   di
referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio  al
30 settembre. 
  Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso
la Corte di cassazione a norma  dell'articolo  12  esamina  tutte  le
richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi
alle norme di legge, esclusa la  cognizione  dell'ammissibilita',  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione,  la  cui
decisione e' demandata dall'articolo 33  della  presente  legge  alla
Corte costituzionale. 
  Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva,  con  ordinanza,  le
eventuali  irregolarita'  delle  singole  richieste,  assegnando   ai
delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non  puo'  essere
successiva al venti novembre per la sanatoria, se  consentita,  delle
irregolarita' predette e per la presentazione  di  memorie  intese  a
contestarne l'esistenza. 
  Con   la   stessa   ordinanza   l'Ufficio   centrale   propone   la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate,  che  rivelano
uniformita' o analogia di materia. 
  L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o  presentatori  nei
modi e nei termini di cui all'articolo 13. 
  Entro  il  termine  fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti  dei
partiti, dei gruppi politici e  dei  promotori  del  referendum,  che
siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo  19,  hanno
facolta' di presentare per iscritto le loro deduzioni. 
  Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed
entro il  15  dicembre,  l'Ufficio  centrale  decide,  con  ordinanza
definitiva, sulla legittimita'  di  tutte  le  richieste  depositate,
provvedendo alla concentrazione  di  quelle  tra  esse  che  rivelano
uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che
non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere  comunicata  e
notificata a norma dell'articolo 13. 
  L'Ufficio centrale stabilisce altresi',  sentiti  i  promotori,  la
denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte
interna delle  schede  di  votazione,  al  fine  dell'identificazione
dell'oggetto del referendum. 
                                                               ((17)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO(17) 
  Il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Per le richieste  di  referendum  previsto  dall'articolo  75
della Costituzione, annunciate  nella  Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi
degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il  15
giugno 2021 ed entro la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e  33,  commi  primo  e
quarto, della citata legge n. 352  del  1970  sono  prorogati  di  un
mese". 
                              Art. 33. 
 
  Il presidente della Corte  costituzionale,  ricevuta  comunicazione
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimita'  di
una  o  piu'  richieste  di  referendum,  fissa   il   giorno   della
deliberazione  in  camera  di  consiglio  non  oltre  il  20  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza  e'  stata
pronunciata, e nomina il giudice relatore. ((17)) 
  Della  fissazione  del   giorno   della   deliberazione   e'   data
comunicazione di ufficio i delegati o presentatori  e  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione,
i delegati e i presentatori e  il  Governo  possono  depositare  alla
Corte memorie sulla legittimita' costituzionale  delle  richieste  di
referendum. 
  La Corte  costituzionale,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  decide  con  sentenza,   da
pubblicarsi entro il  10  febbraio,  quali  tra  le  richieste  siano
ammesse e quali respinte, perche' contrarie al disposto  del  secondo
comma dell'articolo 75 della Costituzione. ((17)) 
  Della sentenza e' data di ufficio comunicazione al Presidente della
Repubblica,  ai  Presidenti  delle  due  Camere,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  all'Ufficio  centrale  per  il  referendum
costituito presso la Corte di cassazione, nonche' ai  delegati  o  ai
presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della  sentenza
stessa. Entro lo stesso termine  il  dispositivo  della  sentenza  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

i) all’art. 33, comma 1, le parole “non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”, sono sostituite dalle parole “non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; al comma 4, le parole “il 10 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”

 
-------------- 
AGGIORNAMENTO(17) 
  Il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Per le richieste  di  referendum  previsto  dall'articolo  75
della Costituzione, annunciate  nella  Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi
degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il  15
giugno 2021 ed entro la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e  33,  commi  primo  e
quarto, della citata legge n. 352  del  1970  sono  prorogati  di  un
mese". 
                              Art. 34.

  Ricevuta  comunicazione  della sentenza della Corte costituzionale,
il  Presidente  della  Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  indice  con  decreto  il  referendum,  fissando la data di
convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile
ed il 15 giugno.
  Nel  caso  di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse
il   referendum  gia'  indetto  si  intende  automaticamente  sospeso
all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la
elezione delle nuove Camere o di una di esse.
  I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere
a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.((3))
---------------
AGGIORNAMENTO(3)
La  L.  7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 34, terzo comma, della
legge  25  maggio  1970,  n.  352,  i  termini del procedimento per i
referendum,  indetti  con i decreti del Presidente della Repubblica 5
aprile  1987,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.   80   del   6  aprile  1987,  e  sospesi  per  effetto
dell'anticipato  scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica
28  aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge".

j) all’art.34, comma 1, le parole “una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite dalle parole “una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”; al terzo comma la parola “365°” è sostituita dalla parola “30°”;

                              Art. 35.

  Le  schede  per  il  referendum  sono di carta consistente, di tipo
unico  e  di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno
con  le  caratteristiche  risultanti  dal  modello  riprodotto  nelle
tabelle C e D allegate alla presente legge.
  Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
  All'elettore  vengono  consegnate  per la votazione tante schede di
colore  diverso  quante sono le richieste di referendum che risultano
ammesse.
  L'elettore  vota  tracciando  sulla  scheda  con la matita un segno
sulla  risposta  da  lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la
contiene.
                              Art. 36.

  ((L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali,
procede)),  in  pubblica  adunanza  con  l'intervento del procuratore
generale   della   Corte  di  cassazione,  facendosi  assistere,  per
l'esecuzione  materiale  dei  calcoli, da esperti designati dal primo
presidente,  all'accertamento  della  partecipazione  alla  votazione
della  maggioranza  degli  aventi diritto, alla somma dei voti validi
favorevoli  e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e
alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
  ((Se  lo  ritiene  necessario  ai  fini  delle  operazioni  e della
proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio  centrale per il
referendum  richiede  agli  uffici  provinciali  la trasmissione, per
mezzo  di  corriere  speciale, dei verbali e dei documenti depositati
presso la cancelleria del tribunale)).

k) all’art.36, comma 1, le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,” sono soppresse.

                              Art. 37. 
 
  Qualora il risultato del referendum sia favorevole  all'abrogazione
di una legge, o di un atto  avente  forza  di  legge,  o  di  singole
disposizioni di essi, il Presidente  della  Repubblica,  con  proprio
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione  della  legge,  o  dell'atto
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette. 
  Il decreto e' pubblicato immediatamente  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. 
  L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione  del  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale.   Il
Presidente della Repubblica  nel  decreto  stesso,  su  proposta  del
Ministro  interessato,  previa  deliberazione   del   Consiglio   dei
Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un
termine non superiore a 60 giorni  dalla  data  della  pubblicazione.
((3)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO(3) 
  La L. 7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 37,  ultimo  comma,  della
legge 25 maggio 1970, n. 352,  il  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, puo' ritardare  l'entrata  in  vigore  dell'abrogazione
delle  disposizioni  legislative  oggetto  dei  referendum   indicati
nell'articolo 1, per un termine non  superiore  a  centoventi  giorni
dalla  data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del decreto di cui  al  primo  comma  del  citato
articolo 37". 
                              Art. 38.

  Nel   caso   che   il   risultato   del  referendum  sia  contrario
all'abrogazione  di  una legge, o di un atto avente forza di legge, o
di  singole  disposizioni  di  essi,  ne  e'  data notizia e non puo'
proporsi  richiesta  di  referendum  per l'abrogazione della medesima
legge,  o  atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette,
fermo  il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque
anni.
                              Art. 39.

  Se  prima  della data dello svolgimento del referendum, la legge, o
l'atto  avente  forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui
il  referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale
per  il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno piu'
corso. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO(2)
La  Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 17 maggio 1978, n. 68 (in
G.U.  1a  s.s.  19/05/1978  n.  138)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  39  della  legge  25  maggio 1970, n. 352,
limitatamente  alla  parte  in  cui  non prevede che se l'abrogazione
degli   atti  o  delle  singole  disposizioni  cui  si  riferisce  il
referendum  venga  accompagnata  da  altra  disciplina  della  stessa
materia, senza modificare ne' i principi ispiratori della complessiva
disciplina  preesistente  ne'  i  contenuti  normativi essenziali dei
singoli  precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni
legislative".
                              Art. 40.

  Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III
REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

                              Art. 41.

  I  quesiti  da  sottoporre a referendum, a norma dello articolo 132
della  Costituzione,  per  la  fusione  di regioni esistenti o per la
creazione  di  nuove  regioni  o  per  il  distacco  da una regione e
l'aggregazione  ad  altra  di  una  o  piu'  province o di uno o piu'
comuni,  devono  essere  espressi,  rispettivamente,  con la formula:
"Volete  che  la regione... sia fusa con la regione... per costituire
insieme  un'unica  regione?"; oppure: "Volete che il territorio delle
province...  (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o dalle
regioni...)  per  formare regione a se' stante?"; oppure: "Volete che
il  territorio  della provincia... (o delle province...) sia separato
dalla   regione...   per   entrare   a  far  parte  integrante  della
regione...?";  oppure:  "Volete che il territorio del comune...(o dei
comuni...)  sia  separato  dalla  regione...  per entrare a far parte
integrante  della  regione...?", e l'indicazione delle regioni, delle
province   e  dei  comuni  di  cui  trattasi.  Puo'  essere  inserita
l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la
costituzione per fusione o per separazione.
                              Art. 42.

  La  richiesta  di  referendum per la fusione di regioni deve essere
corredata  delle  deliberazioni,  identiche  per  oggetto,  di  tanti
consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione
complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.
  La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una
o  piu'  province  ovvero  di  uno  o  piu'  comuni,  se diretta alla
creazione  di  una  regione a se' stante, deve essere corredata delle
deliberazioni,  identiche  nell'oggetto, rispettivamente dei consigli
provinciali  e  dei  consigli comunali delle province e dei comuni di
cui  si  propone il distacco, nonche' di tanti consigli provinciali o
di  tanti  consigli  comunali che rappresentino almeno un terzo della
restante  popolazione  della  regione  dalla  quale  e'  proposto  il
distacco  delle  province  o  comuni  predetti.  Se  la  richiesta di
distacco  e'  diretta  all'aggregazione di province o comuni ad altra
regione,   dovra'   inoltre  essere  corredata  delle  deliberazioni,
identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali
o  di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
popolazione  della  regione alla quale si propone che le province o i
comuni siano aggregati.((12))
  Le  deliberazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  concernenti  il
medesimo  referendum,  debbono  recare  la designazione di uno stesso
delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonche' la riproduzione
testuale del quesito da sottoporre a referendum.
  La  richiesta  di  referendum  deve  essere  depositata  presso  la
cancelleria  della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo
o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.
  E'  consentito  che  il  deposito delle deliberazioni, prescritte a
corredo  della richiesta, sia effettuato dai delegati, nel periodo di
tre  mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le
deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della
data del rispettivo deposito.
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AGGIORNAMENTO (12)
La  Corte  Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-10 novembre 2004 n
334,   (in   G.U.   1a   s.s.   17/11/2004,   n.  45)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 42, secondo comma, della
legge  25  maggio  1970,  n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione  e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte
in  cui  prescrive  che la richiesta di referendum per il distacco di
una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra
Regione  deve  essere  corredata  -  oltre  che  delle deliberazioni,
identiche  nell'oggetto,  rispettivamente  dei consigli Provinciali e
dei  consigli  comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone
il  distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, "di
tanti   consigli   Provinciali  o  di  tanti  consigli  comunali  che
rappresentino  almeno  un  terzo  della  restante  popolazione  della
Regione  dalla  quale  e'  proposto  il distacco delle Province o dei
Comuni predetti" e "di tanti consigli provinciali o di tanti consigli
comunali  che  rappresentino  almeno un terzo della popolazione della
Regione  alla  quale  si  propone  che  le  Province o i Comuni siano
aggregati"."
                              Art. 43.

  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione   secondo  le  norme  dell'articolo  12,  accerta  che  la
richiesta  di  referendum  sia  conforme alle norme dell'articolo 132
della  Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare
che  sia  raggiunto  il  numero minimo prescritto delle deliberazioni
depositate.
  L'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  che  dichiara  la legittimita'
della   richiesta   di  referendum  e  immediatamente  comunicata  al
Presidente  della  Repubblica e al Ministro per l'interno, nonche' al
delegato che ha provveduto al deposito.
  L'ordinanza  che  dichiara  illegittima  la  richiesta  e'  affissa
all'albo  della  Corte  di  cassazione  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
                              Art. 44.

  Il   referendum   e'  indetto  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, entro tre
mesi  dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimita'
della  richiesta,  per  una  data di non oltre tre mesi da quella del
decreto.
  L'indizione  del  referendum, puo' tuttavia essere ritardata di non
oltre  un  anno,  allo  scopo di far coincidere la convocazione degli
elettori   per   detto   referendum   con  quella  per  i  referendum
costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione.
  Il  referendum  e'  indetto  nel territorio delle regioni della cui
fusione  si  tratta,  o  nel  territorio della regione dalla quale le
province  o  i  comuni  intendono staccarsi per formare regione a se'
stante.  Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della
Costituzione,  il  referendum  e'  indetto  sia  nel territorio della
regione  dalla  quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia
nel  territorio  della  regione  alla  quale  le  province o i comuni
intendono aggregarsi.
  Partecipano  alla  votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali  di  cui  al  testo  unico  20 marzo 1967, numero 223, dei
comuni compresi nel territorio anzidetto.
                              Art. 45.

  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione,  procede alla somma dei risultati del referendum relativi
a  tutto  il territorio nel quale esso si e' svolto, e ne proclama il
risultato.
  La  proposta  sottoposta  a referendum e' dichiarata approvata, nel
caso  che  il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al
quesito  del  referendum  non  sia  inferiore  alla maggioranza degli
elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  dei comuni nei quali e'
stato indetto il referendum; altrimenti e' dichiarata respinta.
  Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum e'
depositato   presso   la   cancelleria  della  Corte  di  cassazione,
unitamente ai verbali ((...)), trasmessi dagli Uffici provinciali del
referendum.  Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  Presidenti  delle due Camere e ai
presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum e'
data  notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica a cura del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il
Ministro  per  l'interno,  entro  60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento
il  disegno  di  legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo
132 della Costituzione.
  Qualora  la  proposta  non sia approvata, non puo' essere rinnovata
prima che siano trascorsi cinque anni.
                              Art. 46.

  La  promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo
132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da
parte  delle  Camere  con  la  maggioranza  indicata  nel terzo comma
dell'articolo  138  della  Costituzione,  e'  espressa con la formula
seguente:
  "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del
risultato  favorevole  del  referendum indetto in data..., in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  3  e seguenti della
presente  legge  nel  caso  in  cui la legge costituzionale sia stata
approvata  in  seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore
ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
  La  promulgazione  della  legge  ordinaria  prevista dall'art. 132,
secondo   comma,  della  Costituzione  e'  espressa  con  la  formula
seguente:
  "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del
risultato   favorevole   al  referendum  indetto  in  data...,  hanno
approvato;
  Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato".
                              Art. 47.

  Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

TITOLO IV
INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

                              Art. 48.

  La  proposta,  da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di
legge  ai  sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione,
deve   essere   presentata,  corredata  delle  firme  degli  elettori
proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
  Spetta  a  tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle
firme  dei  richiedenti  al  fine  di  accertare la regolarita' della
richiesta.
  Possono   essere   proponenti  i  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali,  previste dal testo-unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro
che  siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo
comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.
                              Art. 49.

  La  proposta  deve  contenere  il  progetto  redatto  in  articoli,
accompagnato  da  una  relazione  che  ne  illustri le finalita' e le
norme.
  Si  applicano,  per  cio'  che riguarda le firme dei proponenti, la
loro  autenticazione  e  i  certificati da allegare alla proposta, le
disposizioni degli articoli 7 e 8.
  I  fogli  recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del
progetto  ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non
sono  validi  i  fogli  che siano stati vidimati oltre sei mesi prima
della presentazione della proposta.
  Se  il  testo  del  progetto supera le tre facciate di ogni foglio,
esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in
modo   che   non   possa   esserne   distaccato,   e   da   vidimarsi
contemporaneamente a quello.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 50.

  Per  tutto  cio'  che  non  e' disciplinato nella presente legge si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni del testo unico
delle  leggi  per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361
((nonche',   per   i  cittadini  italiani  residenti  all'estero,  le
disposizioni  della legge in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero)).
                              Art. 51.

  Le  disposizioni  penali,  contenute nel Titolo VII del testo unico
delle  leggi  per la elezione della Camera dei deputati, si applicano
anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
  Le  sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo
unico  si  applicano  anche  quando  i  fatti  negli  articoli stessi
contemplati  riguardino  le  firme  per richiesta di referendum o per
proposte  di  leggi,  o  voti  o  astensioni di voto relativamente ai
referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
  Le  sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si
applicano  anche  quando  i  fatti  previsti  nell'articolo  medesimo
riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.
                              Art. 52.

  ((Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti
dalla  presente  legge  si  applicano le disposizioni contenute nelle
leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.
  Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai
partiti   o   gruppi   politici  che  partecipano  direttamente  alla
competizione  elettorale  si intendono attribuite ai partiti o gruppi
politici  che  siano rappresentati in Parlamento nonche' ai promotori
del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
  Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun
partito  o  gruppo  politico  che sia rappresentato in Parlamento, ai
promotori  di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai
sensi  dell'articolo  4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito
dall'articolo  3  della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico
spazio  agli  effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da
richiedersi con unica domanda)).
  In  ogni  caso  deve  essere rivolta istanza alla giunta municipale
entro   il  trentaquattresimo  giorno  antecedente  alla  data  della
votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
                              Art. 53.

  Le  spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II
della presente legge sono a carico dello Stato.
  Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonche'
quelle  per  le  competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali
sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.
  Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui
ai  precedenti  commi  e'  autorizzata  la  deroga  alle  limitazioni
previste  dall'articolo  56  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
  Le  spese  relative  alle  operazioni  di  cui al Titolo III sono a
carico  degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva
popolazione.  Il  relativo  riparto viene reso esecutorio con decreto
del Ministro per l'interno.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 maggio 1970

                               SARAGAT

                                              RUMOR - RESTIVO - REALE
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE