Forum Pubblico MenuNavigazione forumForumAttivitàAccessoForum breadcrumbs - Sei qui:ForumForum pubblico: Commenti dalle pagine del sitoCommenti sul contenuto della paginaLista delle candidature dirette - …Scrivi RispostaScrivi Risposta: Lista delle candidature dirette - Siamo sicuri che serva una Lip? <blockquote><div class="quotetitle">Cita da Ospite su 24/03/2023, 3:01 pm</div><i>Commento di: Sergio Bagnasco</i><br>A ben vedere, allo stato attuale non serve alcuna nuova legge per proporre delle candidature indipendenti. Una legge servirebbe per mettere tutti sullo stesso piano rispetto alla raccolta delle firme, cosa che si può ottenere con un referendum abrogativo mirato; mentre l’eliminazione delle firme a presentazione delle candidature è già tema controverso perché la Corte Costituzionale con sentenza n. 48/2021 ha riconfermato che non c’è alcuna violazione costituzionale nella richiesta di sostegno delle candidature con un certo numero di firme. Pertanto, una Lip per ottenere anche l’eliminazione della raccolta delle firme solo per taluni candidati incontrerebbe molti ostacoli; con evidenza sarebbe una discriminazione al contrario rispetto a quella già esistente tra chi è già presente in Parlamento e chi vorrebbe entrarci. Singolare creare un altro livello di discriminazione mentre allo stesso tempo in tanti vorremmo che al nastro di partenza delle elezioni tutti fossero messi alla pari. Perché le nuove formazioni partitiche dovrebbero essere discriminate rispetto ai “cittadini indipendenti”? Indipendenti da cosa? Indipendenza certificata da chi? Parola di Cittadino parola di Re? Come si può costruire una Lista di auto-candidati “indipendenti”? In sintesi: - serve un contrassegno di lista e un titolare del contrassegno - un nome per la lista - un rappresentante legale del gruppo politico organizzato che presenta la lista - una dichiarazione da cui risultino gli organi del gruppo politico, la composizione con le attribuzioni - un programma elettorale che può essere anche “ogni candidato avrà la totale libertà di azione”. Fine del programma. Più nel dettaglio Ogni partito o gruppo politico organizzato che intende partecipare alle elezioni con propri candidati deve depositare al Ministero dell’Interno la propria denominazione e il proprio contrassegno “nonché, ove iscritto nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.” Pertanto, non serve costituirsi in Partito e nemmeno dotarsi di uno Statuto. “ScelgoIo” potrebbe mettersi a disposizione di tutte le associazioni e i cittadini che vogliano candidarsi … e il gioco è fatto. Sufficiente che il candidato abbia i requisiti di legge richiesti. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. I partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Il capo può essere scelto dai candidati o addirittura essere semplicemente sorteggiato; stessa cosa per gli organi del gruppo organizzato. Il programma può essere il seguente: “ogni candidato avrà la totale libertà di azione”. Fine del programma. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. A livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Le liste dei candidati vanno depositate alla Corte d’appello o al Tribunale circoscrizionale indicato in apposito elenco allegato alla legge elettorale; ogni candidato dovrà firmare l’accettazione della candidatura e allegare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Le candidature indipendenti sono quindi già possibili; basta creare un ombrello che le raccolga. D’altra parte, la legge elettorale prevede candidati uninominali e liste plurinominali collegate ai candidati uninominali e se non si cambia legge elettorale non si può introdurre un regime parallelo di candidature ed elezione sottoposte a regole diverse rispetto alla legge vigente. Verrebbe meno l'unitarietà del sistema elettorale creando discriminazioni tra candidati, senza alcun dato oggettivo dal momento che la presunta "indipendenza" non ha alcun rilievo giuridico. Allo stesso modo non si può delegare al Governo un decreto legislativo che armonizzi la legge elettorale vigente alla Lip intanto approvata. Il Decreto Legislativo presuppone una Legge Delega approvata dal Parlamento con la quale si conferisce al Governo di approvare una legge che stabilendo la materia, i limiti, i principi e i termini. Il testo della Lip è, pertanto, tecnicamente sbagliato. Il Parlamento per approvare questa Lip dovrebbe prima o contemporaneamente modificare la legge elettorale vigente. Che margine di successo potrebbe avere una Lip così congegnata? Quanto vale dedicare le energie per sfruttare la legge esistente nei termini che ho indicato. Parallelamente, sarebbe molto più logico e produttivo a) lavorare sui ricorsi giudiziari per ottenere la verifica di costituzionalità della legge elettorale vigente; più ricorsi si presentano più aumentano le probabilità di successo; b) studiare un referendum abrogativo di specifiche norme per scardinare l’impianto della legge; alcuni punti sono già stati individuati e altri sono in fase di elaborazione.</blockquote><br> Annulla