Forum Pubblico MenuNavigazione forumForumAttivitàAccessoForum breadcrumbs - Sei qui:ForumForum pubblico: TAVOLA ROTONDA REFERENDUMRelazione Luciano GrandisScrivi RispostaScrivi Risposta: Relazione Luciano Grandis <blockquote><div class="quotetitle">Cita da <a class="profile-link highlight-default" href="#">Gian Zanolli</a> su 07/04/2023, 4:45 pm</div><p><span style="font-weight: 400">CORTE COSTITUZIONALE E GIUDIZIO AMMISSIBILITA’.</span></p> <p><span style="font-weight: 400">Giudizio di ammissibilità: la Corte Costituzionale in quanto a referendum e a leggi </span><span style="font-weight: 400">interviene in via PREVENTIVA</span><span style="font-weight: 400"> solo su referendum abrogativo ( art. 75 ) sulla base della L.352/70,</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non interviene su quello facoltativo confermativo come da art. 138),</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non sulle leggi di revisione costituzionale e sulle leggi costituzionali,</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non sulle leggi ordinarie,</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non interviene sulla Iniziativa di legge popolare come da art. 71.(L.352/70 - TITOLO IV Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi),</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non interviene sui referendum per le modifiche territoriali previsti da art.132,</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">- non interviene in via preventiva su alcun procedimento di legge (tranne appunto il caso del referendum abrogativo - art. 75) - ma solo se eventualmente sollecitata a farlo per “ controversie “ riscontrate successivamente alla delibera e a entrata in funzione o da un Giudice del tribunale nel corso di una causa, oppure per questioni sollevate dal Governo rispetto normative regionali e simili.</span></p> <p><span style="font-weight: 400"><em>Articolo 127<br />Il Governo, quando ritenga che <strong>una legge regionale ecceda la competenza della </strong><strong>Regione,(</strong></em><strong> non quindi per una proposta di legge o una legge nazionale in seguito a referendum propositivo)</strong><em> può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.<br />La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello<br />Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la<br />questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro<br />sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.</em><br /></span><span style="font-weight: 400">Appare evidente che di conseguenza non ha alcun senso parlare di giudizio di ammissibilità preventiva da parte della Corte costituzionale per il referendum propositivo che è a tutti gli effetti una procedura legislativa assimilabile a quella parlamentare.</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><span style="font-weight: 400">Lo stesso Mortati nella sua relazione all'Assemblea Costituente nel gennaio 1947 proponendo il referendum propositivo non aveva previsto alcun giudizio di ammissibilità preventivo.</span></p> <p><span style="font-weight: 400">Quali sono i compiti assegnati alla Corte costituzionale dalla Costituzione ?</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 134</span></i><i><span style="font-weight: 400"><br /></span></i><i><span style="font-weight: 400">1. La Corte costituzionale giudica: sulle </span></i><i><span style="font-weight: 400">controversie</span></i><i><span style="font-weight: 400"> relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui </span></i><i><span style="font-weight: 400">conflitti di attribuzione</span></i><i><span style="font-weight: 400"> tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle </span></i><i><span style="font-weight: 400">accuse promosse</span></i><i><span style="font-weight: 400"> contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62)</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 n.43)</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 1 La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">Il ruolo della Corte costituzionale nei Referendum è stabilito dalla Legge 352/70 che regolamenta i Referendum e in particolare il R. abrogativo - art. 75</span></p> <ol start="2"> <li><i><span style="font-weight: 400"> 352/70 - Art. 33</span></i><i><span style="font-weight: 400"><br /></span></i><i><span style="font-weight: 400">La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché </span></i><i><span style="font-weight: 400">contrarie al disposto del secondo comma</span></i> <i><span style="font-weight: 400">dell'articolo 75 della Costituzione. ( " 2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.")</span></i></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400">Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1 - Art. 2:</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><em><span style="font-weight: 400">Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di </span><span style="font-weight: 400">referendum abrogativo</span><span style="font-weight: 400"> (!) presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione </span><span style="font-weight: 400">siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso.</span><span style="font-weight: 400"> Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare .</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400">RIPETO: 1. Emergono il senso e lo scopo storico impliciti della Costituzione del '48 per cui gli Italiani tutto potevano - e possono- tranne che metter bocca sui Trattati internazionali e che il ruolo fondamentale della Corte costituzionale è quello del cane da guardia della intangibilità dei Trattati. Il sancta sanctorum da difendere a oltranza. </span><span style="font-weight: 400">Solo chi vuol toccare i Trattati viene fermato in anticipo.</span><span style="font-weight: 400"> E questo oltre a fare dell'Italia una colonia a tutti gli effetti, la rende vendibile a qualunque colonizzatore. Per ogni questione.</span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-weight: 400"> Appare evidente che di conseguenza </span><span style="font-weight: 400">non ha alcun senso parlare di giudizio di ammissibilità preventiva da parte della Corte costituzionale per il referendum propositivo che è a tutti gli effetti una procedura legislativa di formazione della legge assimilabile a quella parlamentare. </span></li> </ol> <p> </p> <p><span style="font-weight: 400">—------------------</span></p> <p> </p> <p><span style="font-weight: 400">CORTE COSTITUZIONALE leggi che la riguardano.</span></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62)</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400">Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400"><em>Art. 2 Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare </em>. ( V. il Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352. )</span></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 n.43)</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400">Art. 1 La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. - (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) e successive modificazioni.</span></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1962, n. 39)</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400">Art. 8 Rifiuto di obbedienza alla Commissione:</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400">Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400">- LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2 Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1967, n. 294)</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400">Art. 2 È competenza della Corte costituzionale accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400">Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1</span></p> <p><span style="font-weight: 400"> - art. 4 originario:</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">“I giudici della Corte restano in carica dodici anni.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa”.</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">- art. 10 originario:</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">“Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri”</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400"><br /><br /></span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400"><br /><br /></span></i></p> <p><span style="font-weight: 400"><br /><br /></span></p> <p> </p></blockquote><br> Annulla