Forum Pubblico MenuNavigazione forumForumAttivitàAccessoForum breadcrumbs - Sei qui:ForumForum pubblico: TAVOLA ROTONDA REFERENDUMRelazione Luciano GrandisScrivi RispostaScrivi Risposta: Relazione Luciano Grandis <blockquote><div class="quotetitle">Cita da <a class="profile-link highlight-default" href="#">Gian Zanolli</a> su 07/04/2023, 3:15 pm</div><p>Prendere a riferimento il principio della isegoria (<span style="font-weight: 400">attribuire a ciascun associato uguale potere di parola, proposta, decisione, esecuzione e controllo) </span>e su quello impostare i rapporti tra i membri della Associazione, sottintende la volontà di estendere quel principio a tutta la società e dunque di dare corpo ai diritti concreti di Parola, Proposta, Decisione, Esecuzione e Controllo. Questo diventa possibile solo con la realizzazione di adeguate pratiche ed efficaci strumenti di democrazia che realizzino la sovranità del Cittadino. Questo il senso delle proposte qui di seguito.</p> <p>REFERENDUM MODIFICHE - Proposta Gian:</p> <p><span style="font-weight: 400">ARTICOLO 70 - proposta:</span></p> <p><b>“</b><span style="font-weight: 400">La funzione legislativa nel rispetto delle proprie funzioni è esercitata dai Cittadini Italiani o collettivamente dalle due Camere</span><span style="font-weight: 400">." </span></p> <p><b><i>__________________________</i></b></p> <p><span style="font-weight: 400">ARTICOLO 75 - proposta (R.Abrogativo)</span></p> <ol> <li><span style="font-weight: 400"> È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 1% degli elettori con firme anche digitali o cinque Consigli regionali.</span></li> <li><span style="font-weight: 400"> Il referendum è ammesso per abrogare leggi, decreti e trattati di ogni ordine e grado nel rispetto dei principi della </span><i><span style="font-weight: 400">“Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo” </span></i><span style="font-weight: 400">e della </span><i><span style="font-weight: 400">“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”.</span></i><i><span style="font-weight: 400"><br /></span></i><span style="font-weight: 400">La Proposta deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia .</span></li> <li><span style="font-weight: 400"> Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</span></li> <li><span style="font-weight: 400"> La Proposta soggetta a Referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. </span></li> <li><span style="font-weight: 400"> La legge abrogata decade immediatamente, non può essere ripresentata nel corso della medesima legislatura. Se nuovamente presentata può essere deliberata solo se confermata da referendum confermativo obbligatorio.</span></li> <li><span style="font-weight: 400"> Il Referendum è effettuato senza alcun rinvio in due giornate consecutive di fine settimana entro 70 giorni dalla verifica positiva della legittimità delle firme presentate o secondo il calendario annuale dei referendum.</span><span style="font-weight: 400"><br /></span><i><span style="font-weight: 400"> (>modifica L.352/70 per introdurre calendario fisso delle giornate dei referendum – 2 volte /anno)</span></i></li> <li><span style="font-weight: 400"> Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere i referendum abrogativi senza quorum di partecipazione su tutti i temi di competenza dell’ente.</span><i><span style="font-weight: 400">(> modifica art. 118)</span></i></li> <li><span style="font-weight: 400"> Per assicurare la corretta informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. </span></li> <li><span style="font-weight: 400"> La legge determina le modalità di attuazione del referendum </span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400">—-----------------------------------</span></p> <p><span style="font-weight: 400">Articolo 75-Bis - proposta (Legislativo)</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Il popolo esercita il potere legislativo su tutte le materie di competenza del legislatore per deliberare una propria proposta di legge quando lo richiedono 1% degli elettori con firme anche digitali.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Il Referendum è effettuato senza alcun rinvio in due giornate consecutive di fine settimana entro 70 giorni dalla verifica positiva della legittimità delle firme presentate o secondo il calendario annuale dei referendum.</span><span style="font-weight: 400"><br /></span> <i><span style="font-weight: 400">(>modifica L.352/70 per introdurre calendario fisso delle giornate dei referendum – 2 volte /anno)</span></i></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">La Proposta oggetto di Referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Le Leggi promulgate sono efficaci a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Il Parlamento ed il Governo hanno 90 giorni di tempo per dare corso alla Legge deliberata. Non possono modificare od eludere l’esito del voto popolare per tutta la durata della legislatura.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">E’ compito del Governo in via obbligatoria e prioritaria reperire le coperture finanziarie necessarie a realizzare la nuova legge deliberata a seguito di Referendum Propositivo. </span><i><span style="font-weight: 400">( > modifica Art. 81) </span></i></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere i referendum propositivi deliberativi (legislativi) senza quorum di partecipazione su tutti i temi di competenza dell’ente.</span><i><span style="font-weight: 400">(> modifica art. 118)</span></i></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400"> Per assicurare la corretta informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. </span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">La legge determina le modalità di attuazione del referendum </span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400">ART. 75-Ter - proposta (R. Revocatorio)</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400"> È facoltà per i Cittadini di indirlo per tutti i livelli Istituzionali a partire da un terzo del loro mandato, per sfiduciare e revocare ogni singola Carica monocratica e ogni Organismo nella sua interezza.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Un Comitato composto da undici aventi diritto di voto, sostenuto dalle firme anche digitali del 5 % degli elettori interessati, può richiedere la convocazione del referendum per revocare il mandato alla Carica monocratica o a intero Organismo. Se il numero dei voti a favore della revoca supera il numero dei voti non favorevoli, la Carica si considera revocata e si procede entro 30 giorni a nuove elezioni o a nuova nomina.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere il referendum revocatorio senza quorum di partecipazione per tutte le Cariche monocratiche e per gli interi Organismi di competenza dell’ente.</span><i><span style="font-weight: 400">(> modifica art. 118)</span></i></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">Non è possibile inoltrare più di una richiesta di revoca del mandato durante la durata del mandato stesso.</span></li> <li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">La legge determina le modalità di attuazione del referendum </span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400">ARTICOLO 138 - proposta ( R. confermativo obbligatorio)</span></p> <p><span style="font-weight: 400">1.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</span></p> <p><span style="font-weight: 400">2.Sono sottoposti a referendum obbligatorio confermativo tutte le leggi costituzionali e di revisione della Costituzione, tutti gli accordi e trattati nazionali e internazionali che comportino limitazioni di sovranità nazionale in qualsiasi ambito o cessioni rilevanti di patrimonio pubblico, atti e leggi di urgenza con durata superiore a sei mesi, la legge elettorale, le leggi dove si possa rilevare conflitto di interessi del legislatore, e del legislatore con la magistratura, le spedizioni militari all'estero, le leggi sulla immigrazione e nuova cittadinanza, le disposizioni relative a utilizzo, trasporto e deposito di materiali nucleari, la attivazione di ricerche e tecnologie che comportano rischio per la salute e la salubrità pubblica. </span></p> <p><span style="font-weight: 400">3.La legge sottoposta a referendum non è confermata e decade se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. </span></p> <p><span style="font-weight: 400">4.Non può essere riproposta nel corso della stessa legislatura e qualora il legislatore la ripresenti, per essere deliberata deve essere sottoposta a referendum obbligatorio confermativo. </span></p> <p><span style="font-weight: 400">5.Per assicurare la corretta e completa informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. </span></p> <p>6.<span style="font-weight: 400">È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente articolo.</span></p> <p>7. <span style="font-weight: 400">La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">—----------------------</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">Allegati:</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">> MODIFICA Articolo 81 - proposta: </span></i><span style="font-weight: 400">Dopo il terzo comma aggiungere</span><b><i>: </i></b><i><span style="font-weight: 400"> </span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">“Le coperture degli oneri per le leggi a delibera popolare in seguito a referendum propositivo, sono assicurate dal Governo in via obbligatoria e prioritaria”.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">> MODIFICA ART. 118 - proposta: </span></i><span style="font-weight: 400">Dopo il terzo comma aggiungere: </span></p> <p><span style="font-weight: 400">.. “ e p</span><i><span style="font-weight: 400">romuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum confermativi obbligatori, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell’ente ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 75 .</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca di Carica pubblica monocratica e di intero Organismo, senza quorum di partecipazione »</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">MODIFICA </span></i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352!vig="><span style="font-weight: 400">LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 </span></a><span style="font-weight: 400"> </span></p> <p><span style="font-weight: 400">Proposta - Sono modificati gli Articoli:</span></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 31: “La richiesta di referendum può essere depositata in ogni giorno lavorativo e l’Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di Cassazione la esamina entro 5 giorni. Emette il giudizio di legittimità entro 30 giorni “….ecc.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 32: “Lo svolgimento dei referendum è indipendente dalla agenda dei lavori parlamentari e dal calendario elettorale e avviene immancabilmente due volte all’anno: nei due giorni di fine settimana precedente il 15 aprile, e nei due giorni di fine settimana precedente il 15 ottobre”…ecc.</span></i></p> <p><i><span style="font-weight: 400">Art. 33: abrogato.</span></i></p> <p><span style="font-weight: 400">—---------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-weight: 400">(Gian)</span></p> <p>Per quel che riguarda la Corte Costituzionale che da Istituto di Controllo e Garanzia di fatto è diventato gestore ultimo di potere politico decisionale, una possibile soluzione potrebbe essere quella di modificare la sua composizione interna in modo che " i tecnici esperti di Diritto " utili ad esprimere pareri tecnici, siano affiancati da una maggioranza di Cittadini secondo la logica della Giuria Popolare, e dunque sorteggiati, che come " popolo Sovrano" possano emettere il giudizio politico rispetto la questione posta. Inoltre diventa utile ridurre la durata del mandato dei membri della C.C. a tre anni mai ripetibili.<br />Qui di seguito una possibile bozza di Articolo 135 modificato in tal senso.</p> <p><em><span style="font-weight: 400">Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici (15) giudici sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio e da trenta componenti (30) tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio casuale tra tutti gli elettori iscritti , su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ogni sorteggio. I membri della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del mandato il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per il triennio, non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono tutti i membri che compongono la Corte Costituzionale.</span></em></p> <p> </p></blockquote><br> Annulla