Forum Pubblico MenuNavigazione forumForumAttivitàAccessoForum breadcrumbs - Sei qui:ForumForum pubblico: Forum pubblico per tuttiASSEMBLEA DEI CITTADINI COSTITUEN …Scrivi RispostaScrivi Risposta: ASSEMBLEA DEI CITTADINI COSTITUENTI: progetto di legge costituzionale <blockquote><div class="quotetitle">Cita da <a class="profile-link highlight-default" href="#">Gian Zanolli</a> su 19/05/2023, 4:28 pm</div><header class="post-header"> <h1 class="main-title main-title-topic">ASSEMBLEA DEI CITTADINI COSTITUENTI</h1> <h1 class="page-title">Il progetto di legge costituzionale</h1> <p>https://assembleacostituentecittadini.it/il-progetto-di-legge-costituzionale/</p> <p> </p> </header> <div class="post-content"> <div class="wp-block-group is-layout-constrained"> <div class="wp-block-group__inner-container"> <div class="wp-block-group has-secondary-color has-text-color has-small-font-size is-layout-constrained"> <div class="wp-block-group__inner-container"> <p class="has-text-align-center has-medium-font-size"><em><strong>“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 75 E 135 DELLA COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25 MAGGIO 1970 N.352”</strong></em> <br /><strong><em>G.U. SERIE GENERALE N. 111 DEL 13/05/2023</em><br /></strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>CAPO I</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>MODIFICA ALL’ART. 32 COSTITUZIONE</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE</strong></p> <p class="has-text-align-center">ART.1</p> <ol start="1" type="1"> <li>All’art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) al primo comma, le parole <em>“e interesse della collettività,”</em> sono soppresse;<br />b) il secondo comma è sostituito dal seguente:<br /><em>“Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico.</em><br />c) è aggiunto il seguente terzo comma:<br />“<em>Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.”.</em></li> </ol> <p class="has-text-align-center"><strong>CAPO II</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>MODIFICA ALL’ART. 75 COSTITUZIONE</strong> <strong>E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>IN MATERIA DI REFERENDUM</strong></p> <p class="has-text-align-center">ART.2</p> <ol start="1" type="1"> <li>All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) al primo comma le parole “<em>cinquecentomila elettori”</em> sono sostituite dalle parole <em>“cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”</em>;<br />b) al secondo comma le parole <em>“, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali</em>” sono soppresse;<br />c) al quarto comma le parole “<em>se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e”</em> sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “<em>Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione</em>”.</li> </ol> <p class="has-text-align-center">ART.3</p> <ol start="1" type="1"> <li>Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) all’art. 3, comma 1, le parole “<em>cinquecentomila elettori,</em>” sono sostituite dalle parole “<em>cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,</em>”;<br />b) all’art. 7 comma 1, la parola “<em>cinquecentomila</em>” è sostituita dalla parola <em>“cinquantamila</em>”;<br />c) all’art.8, comma 6, dopo le parole “a<em>i quali appartengono i sottoscrittor</em>i” e prima delle parole “<em>che ne attestano la iscrizione nelle liste</em>” è inserito il seguente inciso <em>“-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –</em>”; dopo le parole “<em>in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.</em>” sono inserite le seguenti parole <em>“I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”.</em><br />d) all’art. 9, comma 1, le parole “<em>e dei certificati elettorali</em>” sono soppresse;<br />e) all’art.13, comme 2, le parole “<em>500mila elettori</em>” sono sostituite dalle parole <em>“cinquantamila elettori</em>”;<br />f) all’art.27, comma 1, le parole “<em>500mila elettori</em>” sono sostituite dalle parole <em>“cinquantamila elettori</em>”;<br />g) all’art. 28, comma 1, le parole “<em>e dei certificati elettorali”</em> sono soppresse;<br />h) l’art. 31 è abrogato;<br />i) all’art. 33, comma 1, le parole <em>“non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”,</em> sono sostituite dalle parole “<em>non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; </em>al comma 4, le parole “<em>il 10 febbraio”</em> sono sostituite dalle parole <em>“30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”;</em><br />j) all’art.34, comma 1, le parole <em>“una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno”</em> sono sostituite dalle parole “<em>una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”;</em> al terzo comma la parola <em>“365°”</em> è sostituita dalla parola <em>“30°”</em>;<br />k) all’art.36, comma 1, le parole <em>“all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,”</em> sono soppresse.</li> </ol> <p class="has-text-align-center"><strong>CAPO III</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>MODIFICA ALL’ART. 135 COSTITUZIONE</strong></p> <p class="has-text-align-center"><strong>IN MATERIA DI NOMINA DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E FORMAZIONE DI ELENCHI</strong></p> <p class="has-text-align-center">ART.4</p> <ol start="1" type="1"> <li>All’art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) il primo comma è sostituito dal seguente: “<em>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto</em>”;<br />b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “<em>I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione</em>”.<br />c) al terzo comma la parola <em>“nove”</em> è sostituita dalla parola “<em>sei</em>”; le parole <em>“e non possono essere nuovamente nominati</em>” sono sostituite dalle parole “<em>e possono essere rieletti dai cittadini</em>”;<br />d) al comma 4 la parola “<em>termine</em>” è sostituita da “<em>mandato</em>”; dopo la parola “<em>mandato</em>” sono inserite la seguenti parole <em>“, in caso di mancata rielezione,”</em>; alla fine della frase è aggiunta la seguente parte: <em>“In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso”</em>;<br />e) al comma 7 le parole “<em>che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari</em>” sono sostituite dalla seguente parte: “<em>compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina</em>”.</li> </ol> </div> </div> </div> </div> </div></blockquote><br> Annulla