La soluzione pacifica.

La soluzione pacifica. 

Pane al pane.

La colpa è solo nostra: una maggioranza che non si sa organizzare e scarica le colpe su quattro scemi, disagiati e malati di mente.

Milioni di esperti, milioni di analisi, milioni di consapevoli, milioni di chiacchiere e zero soluzioni.

E nei social i soliti ritornelli: 

 votare non serve ad un cazzo!” ( ..se voti qualcuno che si fa i cazzi suoi)

 “ astenersi non serve ad un cazzo!”  (.. ma conferma il dominio del più forte).

Fino al 1919 le elezioni erano basate su candidature individuali nel collegio- circoscrizione, riservate ad una piccola minoranza (circa 3%) sulla base del censo con esclusione delle donne.

Il 1* Senato della Repubblica nel 1948 , quello dopo l’assemblea Costituente,   fu formato anche con candidature individuali, fuori dai partiti. La legge elettorale dell’epoca lo prevedeva.

Lo stesso art. 49)

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”..

non prevede obbligo di associarsi, ma “diritto” di farlo, come a dire che esiste anche un’altra possibilità: la candidatura individuale (e nel 1946-48 effettivamente esisteva).

Possibilità fatta sparire nel 1951-53 dai partiti con una modifica alla legge elettorale che così ha fatto di loro i veri Sovrani d’Italia (dittatori).

Per invertire il processo in favore dei Cittadini e del Popolo, bisogna passare da qui, dal recuperare e ripristinare il diritto di elettorato attivo e passivo anche per chi non crede o non ha fiducia nei partiti. 

E vuole partecipare da libero Cittadino.

Emergenza attuale: è opinione diffusa che l’attuale degrado delle istituzioni imponga un necessario repulisti elettorale e una nuova classe politica, selezionata in modo accurato, con la autorevole ” scesa in campo “ non dei miliardari e le loro leggi ad personam, ma di quei Cittadini italiani, umani, intelligenti, capaci e orientati al bene comune.

Che in questo Paese non mancano.

E’ perciò ineludibile un grande impegno, vitale alla sopravvivenza del Paese.

La sola speranza e possibilità per il Paese è quella di rivolgersi a persone brave e capaci di impegnarsi politicamente mantenendo il rispetto di se stesse, tra tutte quelle che fino ad ora si sono tenute alla larga dai veleni e dai traffici di partito.

I punti.

1. La soluzione pacifica passa dal consenso.

2. Il consenso è espresso dal voto.

3. Il modello elettorale attuale è progettato a uso e consumo dei partiti e non per i Cittadini. 

4. Il voto deve eleggere brave persone  e non partiti-azienda o bande organizzate.

Una possibilità si chiama “partito di scopo di unità popolare e nazionale “.

Si costituisce ex novo attraverso la selezione diretta dei candidati dai loro Concittadini (Collegio) con primarie aperte in varie assemblee pubbliche (mod. Lista delle Candidature Dirette) e non dalle segreterie dei partiti verticistici ed eterodiretti.

Scelti per consenso e senza interferenze. E poi eletti.

Un “partito di scopo” in discontinuità, rottura e contrapposizione totale con quelli presenti in Parlamento e con gli opportunisti delle poltrone UE. 

Con candidati scelti con primarie aperte gestite dai Cittadini.

Che rispondono direttamente ai Cittadini nei loro territori. 

In questo modo eserciti il diritto di elettorato attivo e passivo senza passare dal giogo delle segreterie dei partiti e preservando la sovranità dei Cittadini e dei territori.

Interrompi il monopolio dei partiti sulle elezioni.

Non è la soluzione di tutti i mali, ma un discreto inizio.

E forse la svolta che introduce un nuovo diritto politico.

Oltre alla uscita dalla UE-EURO deliberata dal nuovo Parlamento, sostenuto dalla volontà degli italiani, va prevista una grande fase costituente per riconfigurare il sistema politico a favore dei Cittadini per dare senso compiuto e corpo reale alla loro sovranità.

Vanno introdotti strumenti di democrazia diretta dato che al momento il “Popolo Sovrano” è schiavo e non ha il diritto di metter mano ai Trattati internazionali, non di deliberare una propria proposta,  non di modificare la Costituzione, non di revocare gli incapaci, non di decidere direttamente nulla (nemmeno il colore delle panchine ai giardinetti).

Finalmente quegli adeguati strumenti di democrazia diretta che i Cittadini italiani aspettano invano da decenni: referendum vincolanti e senza quorum per tutti i livelli decisionali (Nazionale, Regionale, Comunale):

– Referendum Legislativo

– Referendum di Iniziativa

– Referendum Abrogativo

– Referendum Revocatorio per tutti i mandati elettivi monocratici. 

– Referendum Fiscale per accettare / rifiutare la percentuale massima di tassazione annuale.

– Referendum Confermativo Obbligatorio a cadenza periodica fissa [ogni 4 mesi], per confermare o rifiutare modifiche alla Costituzione, leggi costituzionali, trattati internazionali,  spedizioni militari all’estero, leggi e decreti di urgenza dopo 6 mesi, spese oltre 1 miliardo, vendite e concessioni di beni pubblici strategici.

E volendo tanto altro.

LEGGE ELETTORALE DEL 1860: SINTESI

LEGGE ELETTORALE DEL REGNO DI SARDEGNA: 

(Legge del 17 dicembre 1860, n. 4513 – elezione della CAMERA DEI DEPUTATI)

SINTESI. 

TITOLO PRIMO Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico. 

  • Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati.
  • Di essere giunto all’età d’anni 25 compiti nel giorno dell’elezione. 
  • Di saper leggere e scrivere.
  • Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.
  • Sono ammessi all’elettorato, indipendentemente da ogni censo:
  • Accademici, professori, insegnanti, dottori, Funzionari ed Impiegati civili e militari, laureati, Procuratori presso i Tribunali e le Corti d’Appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati, Agenti di Cambio, Sensali legalmente esercenti, esercenti commerci, arti, ed industrie secondo il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d’aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un’annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore, ecc.
  • Il diritto di elettore si esercita nel distretto elettorale del suo domicilio politico che è lo stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all’esercizio dei diritti civili.

TITOLO SECONDO. 

Della prima formazione delle liste elettorali.

  • Appena costituite le Amministrazioni comunali, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:
  • età, censo che pagano, condizioni di cittadinanza e di domicilio, professione che esercitano, pigione che pagano.
  • Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l’entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.
  • Appena saranno pubblicati gli avvisi le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.
  • Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.
  • Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all’art. 20.
  • Le Giunte decidono a maggioranza di voti se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.
  • Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all’albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all’Ufficio comunale.
  • Le liste per tal modo formate dalle Giunte, e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.
  • I Sindaci, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, 

Della revisione annua delle liste elettorali.

  • Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell’annuale loro revisione nella sessione ordinaria di primavera.
  • Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:
  • Il luogo ed il giorno della sua nascita, indicazione dei Circondari di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale, il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondari suddetti. 
  • Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell’Ufficio del Governatore.
  • Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della Provincia e nel Comune.
  • L’elezione dei Deputati in qualunque periodo dell’anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.
  • Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l’iscrizione loro sulle liste dell’anno.

TITOLO III. Dei Collegi elettorali.

  • Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
  • Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue: > elenco basato sulle Province e la loro popolazione
  • Nei Collegi più popolosi gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.
  • Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l’ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch’esso se non voce consultiva.
  • Ogni elettore dopo aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato, poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell’urna a tal uso destinata.
  • Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore. 
  • Il risultato di ciascuno scrutinio è immediatamente reso pubblico.
  • I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.
  • Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del totale numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza. (quorum: almeno 1/3 rispetto gli aventi diritto del Collegio, e almeno 1⁄2 dei voti validi, Esempio: aventi diritto nel collegio 400, 1/3 = 134 ; votanti 380, 190 = OK///votanti 250, 125 = NO)
  • in caso si verifichi che non è eletto nessuno, si procede a elezione di ballottaggio tra i primi due posizionati. Entro 8 giorni.
  • La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.
  • Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo scrutinio in ciascun giorno. 

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    SENATO : come da Statuto Albertino art. 33) è composto da membri nominati a vita dal Re…
  • Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
    1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
    2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
    3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
    4° I Ministri di Stato;
    5° I Ministri Segretarii di Stato;
    6° Gli Ambasciatori;
    7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
    8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
    9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
    10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
    11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
    12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
    15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
    16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
    17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
    18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
    19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
    20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
    21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.
  • Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
  • Art. 35. – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
  • Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
  • Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
  • Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi .

500.000 FIRME CERTIFICATE

500.000 FIRME CERTIFICATE ?!

Possono servire per:

A). Presentare la proposta di un referendum abrogativo per la “ modifica parziale della legge elettorale”.. che deve passare il vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, il vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale, il rischio della mancanza del quorum come da art. 75), il rischio che il risultato sia successivamente vanificato e aggirato dal legislatore che esercita senza vincoli di mandato (es. > Ref. Acqua pubblica) e promulga il Rosatellum-ter, il Rosatellum-quater, ecc. e non impedisce alle segreterie dei partiti di manovrare per continuare a piazzare comunque i fedelissimi allineati (i pigia-bottoni) nelle posizioni migliori e garantite.

OPPURE

B). Costituire il partito italiano ( preferisco ” Soggetto Elettorale Costituente”) col maggior numero di iscritti (500.000 rispetto ai 320.000 del PD nel 2021 e ai 204.000 iscritti di Fratelli d’Italia del 2022) che con solo un terzo (1/3) di quelle firme può per le elezioni politiche nazionali e con qualsiasi legge elettorale, presentare liste in tutti i Collegi italiani e presentarsi agli italiani con lo scopo caratterizzante di voler entrare in Parlamento per ” METTERE IL POTERE DI DECIDERE NELLE MANI DI OGNI ITALIANO DI OGGI E DI DOMANI “, aggiornando il modello democratico a cominciare in modo virtuoso da se stesso, dalla propria vita interna controllata e gestita realmente dagli Associati.

Alcuni DATI:

Art. 75) [….] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Aventi diritto: 46.770.000 (2022)

Maggioranza degli aventi diritto: 46.770.000: 2 = 23.385.000

Maggioranza dei voti rispetto aventi diritto: 23.385.000: 2 = 11.692.500

Elezioni politiche 2022: Coalizione vincente di centro-destra = 12.300.000*

Considerazioni:
per portare avanti un qualunque referendum abrogativo, servono poco meno dei voti che ha preso la coalizione elettorale vincente*. Con 500.000 firme certificate hai la possibilità di costituire un Soggetto Elettorale Costituente presente con liste in tutti i Collegi e se sei credibile di poter diventare parte importante di quel Parlamento legislatore che può molto a cominciare dall’aggiornamento del modello politico democratico, cioè in grado di realizzare percorsi e strumenti di democrazia diretta al servizio della sovranità dei Cittadini Italiani.
Iniziare una nuova fase costituente aperta agli Italiani che li informa in modo adeguato, accoglie le loro proposte, le elabora, le istituzionalizza in proposte di modifica della Costituzione, in leggi costituzionali e in leggi attuative e regolamenti.
E dare il via ad una seria, necessaria e attesa campagna referendaria per sottoporre alla volontà diretta degli Italiani tutti i Trattati in essere anche quando non necessario alla loro risoluzione.
E fare degli Italiani i veri sovrani d’Italia.

REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM

Situazione nei Comuni Italiani al 2023

      REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM

VICENZA – REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM (art. 32 : Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare)

AMMISSIBILITA’:
valutata, entro 30 giorni, da un comitato di esperti, che resterà in carica per l’intero mandato amministrativo, composto da tre membri, il segretario generale e due persone nominate una dalla maggioranza e una dalla minoranza.

ESCLUSIONI:
a) lo Statuto;
b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
c) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali. 

Statuto https://www.comune.vicenza.it/file/197295-statutocomunedivicenza.pdf

Regolamento 145179-sei.pdf (comune.vicenza.it)

art. 27 – 3. I referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 20 ad un massimo di 200 cittadini. 

art. 32 – 1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale

Vicenza popolazione 112.298 (2017) > 5.000 > 112.298 = 4,45%

MORI REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (20% DEGLI AVENTI DIRITTO)

 AMMISSIBILITA’: 

Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

ESCLUSIONI

a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;

–          b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall’esito del referendum;

–          c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

–          d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

–          e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

–          f) al regolamento interno del Consiglio comunale;

–          g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

–          h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

–          i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
file:///C:/Users/Utente/Downloads/00_Testo2015APPROVATO_IN_VIGORE_05_MARZO_2015.pdf

art. 8 : il referendum può essere richiesto da almeno il sei (6) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 

VILLE D’ANAUNIA – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON
QUORUM (
25% AVENTI DIRITTO)

AMMISSIBILITA’:

I membri del Comitato dei Garanti sono tre e sono nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: un funzionario dell’Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige, uno dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e uno scelto tra i Segretari comunali della Val di Non o della Comunità di Valle


ESCLUSIONI:

 1. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.

2. Il referendum è ammissibile solo in relazione a questioni o provvedimenti d’interesse generale di competenza comunale. In particolare, esso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non invece atti di gestione ancorché affidati a organi di  governo.

3. Inoltre il referendum non è ammesso, salvo decisioni del Comitato basate su differenti orientamenti giurisprudenziali emersi dagli organi preposti, con riferimento:

a. a quesiti che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria ovvero siano stati dichiarati inammissibili per mancata sottoscrizione nel mandato amministrativo in corso;

b. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e. al regolamento interno del Consiglio comunale;

f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g. alle forme collaborative intercomunali già avviate;

h. alle deliberazioni e ai provvedimenti assunti a valle di specifiche procedure, previste per legge, di consultazione della popolazione attraverso la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l’esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati.

222485_01-all-c-statuto-approvato (1).pdf

art. 23: I referendum sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, in riferimento all’ultima revisione delle stesse, in possesso del diritto di elettorato 406 attivo per l’elezione del Consiglio comunale.

BOLZANO – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITÀ:

Commissione per i procedimenti referendari composta di esperti/e nominati dal Consiglio.

ESCLUSIONI:

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) questioni in contrasto con gli obiettivi e le finalità dello statuto (art. 6) le norme dello statuto stesso e del Regolamento del Consiglio comunale;
c) questioni riguardanti i gruppi linguistici secondo le norme previste dallo Statuto di Autonomia;
d) questioni di natura religiosa; e) questioni elettorali e del personale comunale;
f) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
g) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario e tariffario del Comune;
h) questioni riguardanti persone, comunità marginali ed etniche;
i) questioni riguardanti progetti banditi prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum;
j) atti e provvedimenti meramente esecutivi di leggi, provvedimenti contingibili e di urgenza del/della Sindaco/a;
k) materie nelle quali il Consiglio comunale debba esprimersi obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge. 

         file:///C:/Users/Utente/Downloads/2022_08_24_Statuto_del_Comune_di_Bolzano_versione_definitiva.pdf

art. 59 – 3. Il referendum può essere richiesto da tre Consigli di Quartiere con il voto favorevole dei due terzi dei/delle Consiglieri/e assegnati/e e dai/dalle cittadini/e mediante istanza firmata da 2.000 elettori/elettrici del Consiglio comunale iscritti/e nelle liste elettorali. Qualora il numero delle firme richieste risulti superiore al 5% degli/delle aventi diritto, esse s’intendono ridotte a quest’ultimo limite.
Bolzano 2021 : residenti 107.530 > 2.000 = 2%

TORINO REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITA’ :

Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, ad opera di apposita Commissione.   Fanno parte della Commissione, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.)

ESCLUSIONI: 

a)   statuti di enti diversi dal Comune;
b)   bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)   conti consuntivi;
d)   tributi e disciplina delle tariffe;
e)   regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)   delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell’articolo 38 del presente Statuto.
3.   Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)   quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
b)   quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.
4.   Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.
Statuto [2021] (comune.torino.it)

Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all’articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.
Richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime mille firme.

Torino popolazione 2023:  837 610 > 10.000 = 1,1%

 MILANO CITTA’ METROPOLITANAREFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE

(DELIBERATIVO) CON QUORUM (50% VOTANTI PER ULTIMO SINDACO)

AMMISSIBILITA’:

Decide Il Collegio metropolitano dei garanti  composto da tre membri eletti dal Consiglio metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive.  I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio


ESCLUSIONI:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
Statuto-CM-Milano.pdf (urbanit.it)

Articolo 11 – Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo 

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 1.000 firme autenticate di cittadini proponenti. 

3. È indetto referendum propositivo su materie di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.  

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

ROMA CAPITALEINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

          CONTROPROPOSTA: È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.

AMMISSIBILITA’ :

 Decide un organo collegiale nominato dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

ESCLUSIONI:

a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
a) Statuto di Roma Capitale;
b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;
c) Regolamenti con efficacia meramente interna.
STATUTO_di_ROMA_CAPITALE.pdf (comune.roma.it)

 firme sostegno : non inferiore all’uno per cento (1%) di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo. 

firme presentazione: La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni

VIGNOLAINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

CONTROPROPOSTA: Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.    Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

AMMISSIBILITA’:

Il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.

ESCLUSIONI:

 a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;

b) Atti concernenti tributi e tariffe;

c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;

d) Atti relativi al personale del Comune;

e) Atti di pianificazione territoriale generale;

f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;

g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

CRI _ STATUTO MODIFICATO CC 2021 23NOV21 909.odt (vignola.mo.it)

Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un’iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.
Vignola popolazione 2017: 25.383 > 250 = 1% circa

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 

MALLES  VENOSTA : INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 20 %

CONTROPROPOSTA: 
Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare.

AMMISSIBILITA’

esaminata e valutata dalla commissione di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 201410. La decisione della commissione è definitiva.

ESCLUSIONI: 

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
c) questioni di natura religiosa;
d) questioni elettorali e del personale comunale;
e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario deI comune;
g) questioni riguardanti comunità marginali;
h) questioni riguardanti progetti banditi.

malles_venosta 2016.pdf

Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali deI comune. Qualora il referendum sia circoscritto ad una parte del comune, l’istanza deve essere firmata da almento 10 % degli elettori ivi residenti. 

(gz 2023)

Valore nominale di un Consigliere comunale rispetto agli abitanti. 

A proposito di uguaglianza del diritto alla rappresentanza: 
Art. 48 Costituzione: ..Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” … 

TUEL AGGIORNATO AL 2022 

https://dait.interno.gov.it/documenti/tuoel-giugno-2022.pdf

Articolo 37 Composizione dei consigli.                    Valore nominale Consigliere comunale rif. Abitanti            
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:  

a) da 60 membri nei comuni con popolazione                                    1.000.000:60= abit. 16.666 
superiore ad un milione di abitanti;  

b) da 50 membri nei comuni con popolazione                                   500.000:50= abit. 10.000
superiore a 500.000 abitanti;  

c) da 46 membri nei comuni con popolazione                                    250.000:46= abit. 5.435
superiore a 250.000 abitanti;  

d) da 40 membri nei comuni con popolazione                                   100.000:40= abit. 2.500
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;  

e) da 30 membri nei comuni con popolazione                                   30.000:30= abit. 1.000
superiore a 30.000 abitanti;  

f) da 20 membri nei comuni con popolazione                                    10.000:20= abit. 500
superiore a 10.000 abitanti;  

g) da 16 membri nei comuni con popolazione                                       3.000:16= abit. 188
superiore a 3.000 abitanti;  

h) da 12 membri negli altri comuni                                                          2.999:12= abit. 250 

Se applichiamo la logica riferita ai votanti, per cui uno stesso numero di elettori dovrebbe avere almeno lo stesso potere di iniziativa legislativa del rappresentante che riescono ad eleggere, alle ultime elezioni politiche nazionali ci sono stati votanti: 29 413 657 : 400 ( deputati ) = 73.400 voti è il valore reale di un deputato. Lo stesso numero di firme (73.400) dovrebbe permettere agli stessi Cittadini di presentare una Proposta legislativa per il livello nazionale.
Oggi invece servono 500mila firme per presentare la proposta di referendum abrogativo (art. 75).

STATUTO PARTITO PRO ITALIA (breve commento di Gian)

Commento di riepilogo dello Statuto del Partito PRO ITALIA (Gian)

STATUTO PARTITO PRO ITALIA

https://proitalia.org/statuto

https://storage.proitalia.org/proitalia/static/doc/Statuto_Pro_Italia.pdf

  • L’aspirante Socio viene accettato/respinto dalla Segreteria (4.2) e non dal Congresso dei Soci.
  • L’Assemblea Nazionale è eletta ogni 4 anni dal Congresso dei Soci militanti.
    Stabilisce l’indirizzo del partito e nomina: il proprio Presidente, la Direzione Nazionale, il Tesoriere, il Comitato di Garanzia e anche la Segreteria una volta che quella eletta dal Congresso, vada a cadere (10.3)
    “8.3 Ciascun membro dell’Assemblea Nazionale ha diritto a un voto e resta in carica fino alla convocazione del Congresso successivo”. (nessun accenno alla possibilità per il Socio di revocare il mandato a tutta l’Assemblea o a singoli membri).
  • La Direzione Nazionale  formata da uomini al vertice del partito autorizza le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci militanti irrogate dal Comitato di Garanzia e rende definitivo il commissariamento dei territori senza alcun passaggio previsto come obbligatorio dai Soci militanti nemmeno del territorio in questione.
  • La Segreteria è l’organo di massima competenza in materia elettorale (che a sua volta tacitamente dipende dalla Assemblea Nazionale che può far decadere quella eletta dai Soci militanti per nominarne una su misura), ha il potere di approvare e respingere perfino le liste dei candidati alle amministrative “PROPOSTI” dagli organi territoriali di riferimento.
  • Il Comitato di Garanzia è eletto ( 5 Soci militanti ) dalla Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria: militanti > 13.4 “ di condotta irreprensibile “ e molto probabilmente ben allineati alle direttive dei vertici, piuttosto che ad eventuali mal di pancia e rimostranze della Base dei Soci militanti.
  • Le Sezioni territoriali hanno facoltà di dibattere in modo “partecipato”, ma non di deliberare.
    Possono PROPORRE le liste dei vari livelli, ma non di deciderle in proprio (la decisione spetta alla Segreteria)
  • Il Socio non ha diritto ne di proposta e ne di voto in merito allo Statuto, ne ai regolamenti interni, ne a proporre una revoca di mandato individuale o collegiale, ne a proporre la convocazione del Congresso, ne ad accogliere o respingere nuovi aspiranti Soci, ne a proporre candidati per il Comitato di Garanzia o per la Segreteria suppletiva, ne a candidarsi in lista elettorale secondo il consenso diretto e non mediato dei propri concittadini o Soci, ne a decidere direttamente la candidatura elettorale di un proprio rappresentante.

Libertà e Partecipazione: prototipo di una possibile architettura democratica Dalla protesta spontanea all’organizzazione politica. Democrazia interna ai partiti. Commento personale Gian.

Libertà e Partecipazione: prototipo di una possibile architettura democratica

2023-10-23_Prototipo.pdf – Google Drive

Commento Gian:

Posto che lo scopo sia costruire una vera democrazia e non rinnovare la partitocrazia,  il processo dovrebbe nascere dalla diffusa conoscenza del principio democratico della uguaglianza sostanziale del  “diritto – potere” e dalla sua pratica.
”  I Cittadini hanno uguale potere di parola, proposta, delibera, esecuzione e controllo”.
 
L’idea di base consiste nel fatto che la sovranità, all’interno di una comunità politica, deve risiedere sempre e solo nella sua base più ampia e che la assemblea generale democraticamente organizzata  nei territori federati è il solo luogo e metodo che permette il manifestarsi appropriato ed efficace della volontà generale della comunità politica secondo un fluire ascendente e strettamente sussidiario. Il primo passo è quello di far conoscere e diffondere la pratica della modalità democratica in modo che i Cittadini nelle loro realtà si aggreghino tra parimenti responsabili  (federazione)  sulla base di questo principio che è il solo “pomerium”, il tracciato sacro entro cui muoversi, la sola regola, l’unico limite invalicabile accettato da tutti. Nessun “ Manifesto “ e “ Programma” prestabiliti se non quello della applicazione della democrazia sostanziale nella modalità operativa progressiva più idonea e cioè della assemblea fisica (sincrona) e telematica (asincrona) permanente, ambiti della sovranità dei singoli, delle loro maggioranze, della volontà generale, dove ogni decisione viene presa, dove ogni legittimo, riconosciuto e condiviso “ Manifesto e Programma “ nascono, si precisano e sono portati avanti in tempo reale anche attraverso specifica delega esecutiva agli Organismi interni del “Partito” ( inteso puramente e strettamente come “ponte elettorale” ), ma ancor meglio dei diretti delegati nelle istituzioni.
La gemmazione di un numero adeguato di cellule democratiche nel Paese, Cittadini e gruppi, permette di costituire uno strumento elettorale (partito) di qualità altrettanto affine dato che chi è culturalmente formato secondo democrazia, cerca, seleziona e si unisce di conseguenza: difficilmente mette consciamente il collo nel cappio di una organizzazione non democratica e piramidale.
Inizialmente la proposta di dar vita al “ Partito “  può anche nascere da pochi individui, ma in situazione di libertà di scelta e aggregazione, il suo successo passa dalla voglia dei tanti a federarsi con lui. 
E cosa spinge i tanti stanchi di sbattere il muso, a partecipare, se non la verifica che in quella  organizzazione, la vita democratica interna corrisponde alle loro aspettative ed esigenze, dove ognuno si sente realmente co-partecipe e co-sovrano?
Il “partito-ponte elettorale” si costituisce così progressivamente come confederazione di Cittadini tra loro federati: tutto promana dal Cittadino, dalla sua volontà, dal suo impegno: lui è Capo di se stesso e concorre direttamente alle decisioni comuni, nella società e nel partito.
Va ricordato sempre che il soggetto protagonista è la società democratica con il suo voler esprimersi anche attraverso uno strumento di servizio politico che le permette di avere una rappresentanza nelle istituzioni secondo le normative vigenti che prevedono il passaggio elettorale di Cittadini associati in “partito”.
E’ il Cittadino stesso che può e deve decidere come usare il suo diritto di elettorato attivo e passivo e le procedure necessarie e non la segreteria di partito. Il Cittadino decide quale è il suo Programma politico, il Cittadino lo presenta agli altri Cittadini, e sulla base di questo gli altri Cittadini confrontano, selezionano e scelgono i loro Delegati – Rappresentanti.
Senza interferenze esterne. Senza capi e segreterie: da Cittadino a Cittadino.
Da sovrano a sovrano. Le deleghe interne alla organizzazione elettorale (“partito”) sempre e solo esecutive, funzionano con cessione individuale diretta di una quota personale al particolare delegato.
Quota ritirabile in ogni momento ad insindacabile volontà del Cittadino/Socio che ha in se stesso capacità di giudizio per valutare anche le conseguenze.
L’idea che siano necessari comitati ristretti, “cerchi magici” di sapientoni, spesso chiamati Comitato Centrale o Direttivo o Direttorio o Segreteria Politica, che dirigono la vita interna della organizzazione, va contrastata per lasciare posto alla idea che la volontà generale che nasce dalla libera ed aperta partecipazione egualitaria ed inclusiva di tutti ( per carità niente esami di ammissione, ma eventualmente solo la prova al diritto di esercizio del diritto elettorale) sia in grado di trovare le migliori soluzioni.
Ricordando che ognuno può proporre, ma la decisione è di tutti.
Niente Organismi interni decisionali destinati alla autoreferenzialità e alla spocchia personalistica più o meno orientata al balzo di posizione istituzionale, ma democrazia interna in forma diretta con deleghe solo esecutive ben delineate nei tempi e nei modi e sempre revocabili. Cariche interne solo in quanto previste dalle leggi, ma sempre a turnazione condivisa.
Per quel che riguarda la formazione delle liste elettorali dei vari livelli istituzionali, si rimanda alle procedure previste dalla “ Lista delle Candidature Dirette”.