La soluzione pacifica.

La soluzione pacifica. 

Pane al pane.

La colpa è solo nostra: una maggioranza che non si sa organizzare e scarica le colpe su quattro scemi, disagiati e malati di mente.

Milioni di esperti, milioni di analisi, milioni di consapevoli, milioni di chiacchiere e zero soluzioni.

E nei social i soliti ritornelli: 

 votare non serve ad un cazzo!” ( ..se voti qualcuno che si fa i cazzi suoi)

 “ astenersi non serve ad un cazzo!”  (.. ma conferma il dominio del più forte).

Fino al 1919 le elezioni erano basate su candidature individuali nel collegio- circoscrizione, riservate ad una piccola minoranza (circa 3%) sulla base del censo con esclusione delle donne.

Il 1* Senato della Repubblica nel 1948 , quello dopo l’assemblea Costituente,   fu formato anche con candidature individuali, fuori dai partiti. La legge elettorale dell’epoca lo prevedeva.

Lo stesso art. 49)

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”..

non prevede obbligo di associarsi, ma “diritto” di farlo, come a dire che esiste anche un’altra possibilità: la candidatura individuale (e nel 1946-48 effettivamente esisteva).

Possibilità fatta sparire nel 1951-53 dai partiti con una modifica alla legge elettorale che così ha fatto di loro i veri Sovrani d’Italia (dittatori).

Per invertire il processo in favore dei Cittadini e del Popolo, bisogna passare da qui, dal recuperare e ripristinare il diritto di elettorato attivo e passivo anche per chi non crede o non ha fiducia nei partiti. 

E vuole partecipare da libero Cittadino.

Emergenza attuale: è opinione diffusa che l’attuale degrado delle istituzioni imponga un necessario repulisti elettorale e una nuova classe politica, selezionata in modo accurato, con la autorevole ” scesa in campo “ non dei miliardari e le loro leggi ad personam, ma di quei Cittadini italiani, umani, intelligenti, capaci e orientati al bene comune.

Che in questo Paese non mancano.

E’ perciò ineludibile un grande impegno, vitale alla sopravvivenza del Paese.

La sola speranza e possibilità per il Paese è quella di rivolgersi a persone brave e capaci di impegnarsi politicamente mantenendo il rispetto di se stesse, tra tutte quelle che fino ad ora si sono tenute alla larga dai veleni e dai traffici di partito.

I punti.

1. La soluzione pacifica passa dal consenso.

2. Il consenso è espresso dal voto.

3. Il modello elettorale attuale è progettato a uso e consumo dei partiti e non per i Cittadini. 

4. Il voto deve eleggere brave persone  e non partiti-azienda o bande organizzate.

Una possibilità si chiama “partito di scopo di unità popolare e nazionale “.

Si costituisce ex novo attraverso la selezione diretta dei candidati dai loro Concittadini (Collegio) con primarie aperte in varie assemblee pubbliche (mod. Lista delle Candidature Dirette) e non dalle segreterie dei partiti verticistici ed eterodiretti.

Scelti per consenso e senza interferenze. E poi eletti.

Un “partito di scopo” in discontinuità, rottura e contrapposizione totale con quelli presenti in Parlamento e con gli opportunisti delle poltrone UE. 

Con candidati scelti con primarie aperte gestite dai Cittadini.

Che rispondono direttamente ai Cittadini nei loro territori. 

In questo modo eserciti il diritto di elettorato attivo e passivo senza passare dal giogo delle segreterie dei partiti e preservando la sovranità dei Cittadini e dei territori.

Interrompi il monopolio dei partiti sulle elezioni.

Non è la soluzione di tutti i mali, ma un discreto inizio.

E forse la svolta che introduce un nuovo diritto politico.

Oltre alla uscita dalla UE-EURO deliberata dal nuovo Parlamento, sostenuto dalla volontà degli italiani, va prevista una grande fase costituente per riconfigurare il sistema politico a favore dei Cittadini per dare senso compiuto e corpo reale alla loro sovranità.

Vanno introdotti strumenti di democrazia diretta dato che al momento il “Popolo Sovrano” è schiavo e non ha il diritto di metter mano ai Trattati internazionali, non di deliberare una propria proposta,  non di modificare la Costituzione, non di revocare gli incapaci, non di decidere direttamente nulla (nemmeno il colore delle panchine ai giardinetti).

Finalmente quegli adeguati strumenti di democrazia diretta che i Cittadini italiani aspettano invano da decenni: referendum vincolanti e senza quorum per tutti i livelli decisionali (Nazionale, Regionale, Comunale):

– Referendum Legislativo

– Referendum di Iniziativa

– Referendum Abrogativo

– Referendum Revocatorio per tutti i mandati elettivi monocratici. 

– Referendum Fiscale per accettare / rifiutare la percentuale massima di tassazione annuale.

– Referendum Confermativo Obbligatorio a cadenza periodica fissa [ogni 4 mesi], per confermare o rifiutare modifiche alla Costituzione, leggi costituzionali, trattati internazionali,  spedizioni militari all’estero, leggi e decreti di urgenza dopo 6 mesi, spese oltre 1 miliardo, vendite e concessioni di beni pubblici strategici.

E volendo tanto altro.

Democrazia Partecipativa: proposta dei Francesi di ” demopart.org “

” gruppo ” francese che si chiama ” democrazia partecipativa”. https://demopar.org/principe/

E in particolare la loro proposta principale:

“DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

La Nostra Libertà Non È In Vendita

PRINCIPIO

Nella (R)evolution 2.0, la democrazia partecipativa viene istituita tramite referendum all’inizio di AN II, dopo che il popolo ha accettato tramite referendum il principio di un corpo costituente sviluppando la nuova costituzione che ne definisce le regole.

In questa sesta repubblica, il governo emana le leggi, sia di propria iniziativa, sia in seguito ad un disegno di legge sostenuto in parlamento. Le leggi sono riunite in leggi quadro che racchiudono una serie di misure che modificheranno la legge. Finora, il processo è abbastanza vicino a quello che conosciamo attualmente.

Ma nella Sesta Repubblica, queste leggi quadro vengono promulgate solo dopo la convalida da parte del popolo durante i cosiddetti referendum stagionali. 3 volte l’anno, la seconda domenica di febbraio, giugno e ottobre, i francesi possono votare le leggi presentate dal parlamento. Se la legge ottiene la maggioranza dei SI, viene convalidata e può entrare in vigore. Se la legge viene respinta dalla maggioranza degli elettori, non viene convalidata. Il governo potrà poi rielaborarlo, rappresentarlo in parlamento e davanti ai francesi solo dopo aver osservato un termine di due anni.

Quando sono necessarie leggi specifiche che non rientrano in un quadro di riforma, queste vengono raggruppate nel quadro normativo consueto. I francesi potranno poi accettarli individualmente. Tuttavia, tra due referendum stagionali sono possibili un massimo di 5 leggi d’uso.

Inoltre, in ogni votazione referendaria stagionale, i francesi esprimono il loro giudizio sulla fiducia che ripongono nella squadra di governo (compreso il presidente). Se i francesi non ripongono la loro fiducia nel presidente in carica, questi dovrà organizzare nuove elezioni presidenziali entro 6 mesi.”

“La democrazia partecipativa consente una vera democrazia vivente in cui, cosa unica nel mondo democratico di oggi, sono le persone a decidere realmente la politica del paese. Il principio della democrazia rappresentativa in cui viviamo è stato ereditato da un periodo in cui il livello generale di analfabetismo della popolazione e dei mezzi di comunicazione lo rendevano il sistema più efficiente. Ma attualmente la popolazione è informata e in grado di decidere sulle questioni principali, purché siano chiaramente espresse e spiegate. La democrazia partecipativa toglie quindi il potere ai funzionari eletti e al governo e lo trasferisce al popolo.

In questo sistema, per ragioni pratiche, il metodo di voto deve evolversi e consentire a chi lo desidera la possibilità di votare digitalmente, da casa o da un seggio elettorale. Ciò comporta modifiche strutturali come la creazione di un archivio centrale degli elettori e di una carta elettorale elettronica, contenente un codice che garantisce l’unicità e la sicurezza del voto. Votare diventerà più facile che mai e più sicuro di qualsiasi transazione finanziaria. Verranno tuttavia mantenuti i seggi elettorali cartacei per coloro che non si fidano della tecnologia o per coloro che semplicemente preferiscono la scheda cartacea. In ogni caso, il voto al seggio elettorale ha sempre la precedenza rispetto al voto a casa e il codice univoco riportato sulla tessera elettorale impedisce qualsiasi frode.

Infine, la democrazia partecipativa dà significato all’opposizione nella misura in cui ogni referendum stagionale sarà preceduto da una campagna in cui i partiti politici della maggioranza o dell’opposizione potranno presentare i loro argomenti a favore del SI o del NO.”

LEGGE ELETTORALE DEL 1860: SINTESI

LEGGE ELETTORALE DEL REGNO DI SARDEGNA: 

(Legge del 17 dicembre 1860, n. 4513 – elezione della CAMERA DEI DEPUTATI)

SINTESI. 

TITOLO PRIMO Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico. 

  • Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati.
  • Di essere giunto all’età d’anni 25 compiti nel giorno dell’elezione. 
  • Di saper leggere e scrivere.
  • Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.
  • Sono ammessi all’elettorato, indipendentemente da ogni censo:
  • Accademici, professori, insegnanti, dottori, Funzionari ed Impiegati civili e militari, laureati, Procuratori presso i Tribunali e le Corti d’Appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati, Agenti di Cambio, Sensali legalmente esercenti, esercenti commerci, arti, ed industrie secondo il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d’aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un’annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore, ecc.
  • Il diritto di elettore si esercita nel distretto elettorale del suo domicilio politico che è lo stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all’esercizio dei diritti civili.

TITOLO SECONDO. 

Della prima formazione delle liste elettorali.

  • Appena costituite le Amministrazioni comunali, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:
  • età, censo che pagano, condizioni di cittadinanza e di domicilio, professione che esercitano, pigione che pagano.
  • Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l’entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.
  • Appena saranno pubblicati gli avvisi le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.
  • Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.
  • Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all’art. 20.
  • Le Giunte decidono a maggioranza di voti se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.
  • Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all’albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all’Ufficio comunale.
  • Le liste per tal modo formate dalle Giunte, e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.
  • I Sindaci, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, 

Della revisione annua delle liste elettorali.

  • Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell’annuale loro revisione nella sessione ordinaria di primavera.
  • Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:
  • Il luogo ed il giorno della sua nascita, indicazione dei Circondari di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale, il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondari suddetti. 
  • Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell’Ufficio del Governatore.
  • Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della Provincia e nel Comune.
  • L’elezione dei Deputati in qualunque periodo dell’anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.
  • Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l’iscrizione loro sulle liste dell’anno.

TITOLO III. Dei Collegi elettorali.

  • Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
  • Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue: > elenco basato sulle Province e la loro popolazione
  • Nei Collegi più popolosi gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.
  • Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l’ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch’esso se non voce consultiva.
  • Ogni elettore dopo aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato, poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell’urna a tal uso destinata.
  • Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore. 
  • Il risultato di ciascuno scrutinio è immediatamente reso pubblico.
  • I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.
  • Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del totale numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza. (quorum: almeno 1/3 rispetto gli aventi diritto del Collegio, e almeno 1⁄2 dei voti validi, Esempio: aventi diritto nel collegio 400, 1/3 = 134 ; votanti 380, 190 = OK///votanti 250, 125 = NO)
  • in caso si verifichi che non è eletto nessuno, si procede a elezione di ballottaggio tra i primi due posizionati. Entro 8 giorni.
  • La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.
  • Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo scrutinio in ciascun giorno. 

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    SENATO : come da Statuto Albertino art. 33) è composto da membri nominati a vita dal Re…
  • Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
    1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
    2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
    3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
    4° I Ministri di Stato;
    5° I Ministri Segretarii di Stato;
    6° Gli Ambasciatori;
    7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
    8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
    9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
    10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
    11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
    12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
    15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
    16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
    17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
    18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
    19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
    20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
    21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.
  • Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
  • Art. 35. – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
  • Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
  • Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
  • Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi .

500.000 FIRME CERTIFICATE

500.000 FIRME CERTIFICATE ?!

Possono servire per:

A). Presentare la proposta di un referendum abrogativo per la “ modifica parziale della legge elettorale”.. che deve passare il vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, il vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale, il rischio della mancanza del quorum come da art. 75), il rischio che il risultato sia successivamente vanificato e aggirato dal legislatore che esercita senza vincoli di mandato (es. > Ref. Acqua pubblica) e promulga il Rosatellum-ter, il Rosatellum-quater, ecc. e non impedisce alle segreterie dei partiti di manovrare per continuare a piazzare comunque i fedelissimi allineati (i pigia-bottoni) nelle posizioni migliori e garantite.

OPPURE

B). Costituire il partito italiano ( preferisco ” Soggetto Elettorale Costituente”) col maggior numero di iscritti (500.000 rispetto ai 320.000 del PD nel 2021 e ai 204.000 iscritti di Fratelli d’Italia del 2022) che con solo un terzo (1/3) di quelle firme può per le elezioni politiche nazionali e con qualsiasi legge elettorale, presentare liste in tutti i Collegi italiani e presentarsi agli italiani con lo scopo caratterizzante di voler entrare in Parlamento per ” METTERE IL POTERE DI DECIDERE NELLE MANI DI OGNI ITALIANO DI OGGI E DI DOMANI “, aggiornando il modello democratico a cominciare in modo virtuoso da se stesso, dalla propria vita interna controllata e gestita realmente dagli Associati.

Alcuni DATI:

Art. 75) [….] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Aventi diritto: 46.770.000 (2022)

Maggioranza degli aventi diritto: 46.770.000: 2 = 23.385.000

Maggioranza dei voti rispetto aventi diritto: 23.385.000: 2 = 11.692.500

Elezioni politiche 2022: Coalizione vincente di centro-destra = 12.300.000*

Considerazioni:
per portare avanti un qualunque referendum abrogativo, servono poco meno dei voti che ha preso la coalizione elettorale vincente*. Con 500.000 firme certificate hai la possibilità di costituire un Soggetto Elettorale Costituente presente con liste in tutti i Collegi e se sei credibile di poter diventare parte importante di quel Parlamento legislatore che può molto a cominciare dall’aggiornamento del modello politico democratico, cioè in grado di realizzare percorsi e strumenti di democrazia diretta al servizio della sovranità dei Cittadini Italiani.
Iniziare una nuova fase costituente aperta agli Italiani che li informa in modo adeguato, accoglie le loro proposte, le elabora, le istituzionalizza in proposte di modifica della Costituzione, in leggi costituzionali e in leggi attuative e regolamenti.
E dare il via ad una seria, necessaria e attesa campagna referendaria per sottoporre alla volontà diretta degli Italiani tutti i Trattati in essere anche quando non necessario alla loro risoluzione.
E fare degli Italiani i veri sovrani d’Italia.

LISTA ELETTORALE MISTA (una parte di candidati votati e un’altra di candidati sorteggiati: prototipo pensato per Firenze de L’Arengo, ma fattibile ovunque compreso il livello nazionale con i dovuti accorgimenti )

LISTA MISTA : Lista elettorale x Firenze (proposta di massima)

Un Comitato di tre Cittadini organizza una riunione fisica e prima di procedere a livello operativo, i partecipanti sono informati dei vari passaggi in modo che comprendano bene la logica complessiva anche nei dettagli.
Si comunica in partenza che tutte le decisioni sono prese dai partecipanti alle riunioni – assemblee, ai quali è riconosciuto uguale potere di parola, proposta, voto, esecuzione e controllo.
Si comunicano ai partecipanti tutti i dati ricevuti da Ufficio Elettorale: numero di candidati da mettere in lista (minimo e massimo), termine ultimo per presentare la Lista con le firme di sostegno, quante devono essere le firme, su che moduli e chi le certifica, le caratteristiche del simbolo (misure per la presentazione), come va presentato il programma amministrativo, il numero minimo di candidati del genere minoritario (⅓), la data di chiusura di tutte le operazioni preparatorie: chiusura primarie dei Cittadini a votazione e sorteggio (60 giorni prima della presentazione della Lista corredata di firme).
FORMAZIONE DELLA LISTA:
Si spiega ai partecipanti alla riunione che hanno la possibilità di dar vita ad una LISTA UNICA E MISTA che accomuna sia candidati Votati (QUOTA “V”) che candidati Sorteggiati (QUOTA “S”).
I partecipanti sono liberi di decidere e sono invitati a votare la modalità che preferiscono determinando le percentuali conseguenti delle due componenti (QUOTA “V” E QUOTA “S”).
L’operazione va espressa su un cartellone riassuntivo e progressivo delle TRE VOTAZIONI che viene aggiornato nel corso delle varie riunioni e aperto alle votazioni anche di chi arriva dopo.
PRIMA VOTAZIONE preferisci che i Candidati :

  • A) siano votati
  • B) siano sorteggiati
    SECONDA VOTAZIONE preferisci che la LISTA MISTA sia formata:
  • A) in proporzione ai risultati della votazione appena fatta
  • B) metà di votati e metà di sorteggiati
    TERZA VOTAZIONE preferisci che il sorteggio sia fatto tra:
  • A) tra tutti i partecipanti alle assemblee entro il termine stabilito
  • B) solo tra chi si candida al sorteggio entro il termine stabilito
    I partecipanti all’iniziativa, entro la scadenza dei 60 giorni prima della presentazione della Lista con le firme, possono scegliere di candidarsi in modo alternativo solo per la quota di LISTA “V” (essere votati) oppure solo per la quota di LISTA “S” (essere sorteggiati).
    Procedura QUOTA “V” (votati): si stila l’elenco degli auto-candidati ad essere votati in ordine alfabetico a cui tutti i partecipanti nel corso di tutte le riunioni, possono votare (almeno 2 voti a maschi e 2 voti a femmine) o anche ritirare il voto e assegnarlo ad un altro dello stesso genere (si usa un cartellone che viene aggiornato nel corso delle varie riunioni-assemblee).
    Procedura QUOTA “S” : si stila l’elenco dei candidati al sorteggio in ordine alfabetico (anche qui un cartellone che viene aggiornato nel corso delle varie assemblee). In una delle ultime riunioni e comunque entro la scadenza dei 60 giorni prima della presentazione della Lista, si procede al sorteggio dei nominativi che saranno candidati: l’operazione va annunciata più volte e fatta pubblicamente e in presenza, con bigliettini chiusi allo stesso modo ognuno con nome auto-candidato, ( oppure coi nomi di tutti i partecipanti se questa era stata la scelta della maggioranza nel corso della votazione specifica, se qualcuno sorteggiato rifiuta la candidatura viene sostituito dal sorteggiato successivo ) messi in una scatola, più persone con benda sugli occhi, sorteggiano ognuna una certo numero di bigliettini e più persone leggono i biglietti e registrano i nominativi.
    Si stabilisce quanti sono i Candidati necessari per formare la Lista (Firenze popolazione oltre i 300mila > vedi info dell’Ufficio Elettorale (? 36)

La LISTA MISTA si forma così:in prima posizione il candidato sindaco espresso dalla “QUOTA” CHE NELLA PRIMA VOTAZIONE) ha avuto maggiore consenso:

  • se ha avuto più consenso la QUOTA “V” è il suo candidato che ha avuto più Voti;
  • se ha avuto più consenso la QUOTA “S” è il suo candidato Sorteggiato per primo;
  • a seguire alternando di conseguenza i nominativi delle due QUOTE;
  • alla fine verificare il rispetto delle quote di genere ( almeno ⅓ per il genere minoritario) quindi PARTENDO DAL FONDO della LISTA MISTA sostituire i candidati del genere che eccede (i ⅔) e sostituirli con i primi classificati del genere minoritario alternando tra appartenenti a QUOTA “V” e QUOTA”S”.
    PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DA PRESENTARE INSIEME ALLA LISTA:
    viene preparato con la modalità del Cartellone che raccoglie le proposte individuali a maggior consenso: ognuno propone, ognuno vota quelle che vuole assegnando 2 preferenze ( il tutto da fare in modo progressivo nel corso delle varie riunioni ).

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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570!vig=

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(x Firenze vedi art. 72) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


In bocca al lupo!!!
(Gian)

Libertà e Partecipazione: prototipo di una possibile architettura democratica Dalla protesta spontanea all’organizzazione politica. Democrazia interna ai partiti. Commento personale Gian.

Libertà e Partecipazione: prototipo di una possibile architettura democratica

2023-10-23_Prototipo.pdf – Google Drive

Commento Gian:

Posto che lo scopo sia costruire una vera democrazia e non rinnovare la partitocrazia,  il processo dovrebbe nascere dalla diffusa conoscenza del principio democratico della uguaglianza sostanziale del  “diritto – potere” e dalla sua pratica.
”  I Cittadini hanno uguale potere di parola, proposta, delibera, esecuzione e controllo”.
 
L’idea di base consiste nel fatto che la sovranità, all’interno di una comunità politica, deve risiedere sempre e solo nella sua base più ampia e che la assemblea generale democraticamente organizzata  nei territori federati è il solo luogo e metodo che permette il manifestarsi appropriato ed efficace della volontà generale della comunità politica secondo un fluire ascendente e strettamente sussidiario. Il primo passo è quello di far conoscere e diffondere la pratica della modalità democratica in modo che i Cittadini nelle loro realtà si aggreghino tra parimenti responsabili  (federazione)  sulla base di questo principio che è il solo “pomerium”, il tracciato sacro entro cui muoversi, la sola regola, l’unico limite invalicabile accettato da tutti. Nessun “ Manifesto “ e “ Programma” prestabiliti se non quello della applicazione della democrazia sostanziale nella modalità operativa progressiva più idonea e cioè della assemblea fisica (sincrona) e telematica (asincrona) permanente, ambiti della sovranità dei singoli, delle loro maggioranze, della volontà generale, dove ogni decisione viene presa, dove ogni legittimo, riconosciuto e condiviso “ Manifesto e Programma “ nascono, si precisano e sono portati avanti in tempo reale anche attraverso specifica delega esecutiva agli Organismi interni del “Partito” ( inteso puramente e strettamente come “ponte elettorale” ), ma ancor meglio dei diretti delegati nelle istituzioni.
La gemmazione di un numero adeguato di cellule democratiche nel Paese, Cittadini e gruppi, permette di costituire uno strumento elettorale (partito) di qualità altrettanto affine dato che chi è culturalmente formato secondo democrazia, cerca, seleziona e si unisce di conseguenza: difficilmente mette consciamente il collo nel cappio di una organizzazione non democratica e piramidale.
Inizialmente la proposta di dar vita al “ Partito “  può anche nascere da pochi individui, ma in situazione di libertà di scelta e aggregazione, il suo successo passa dalla voglia dei tanti a federarsi con lui. 
E cosa spinge i tanti stanchi di sbattere il muso, a partecipare, se non la verifica che in quella  organizzazione, la vita democratica interna corrisponde alle loro aspettative ed esigenze, dove ognuno si sente realmente co-partecipe e co-sovrano?
Il “partito-ponte elettorale” si costituisce così progressivamente come confederazione di Cittadini tra loro federati: tutto promana dal Cittadino, dalla sua volontà, dal suo impegno: lui è Capo di se stesso e concorre direttamente alle decisioni comuni, nella società e nel partito.
Va ricordato sempre che il soggetto protagonista è la società democratica con il suo voler esprimersi anche attraverso uno strumento di servizio politico che le permette di avere una rappresentanza nelle istituzioni secondo le normative vigenti che prevedono il passaggio elettorale di Cittadini associati in “partito”.
E’ il Cittadino stesso che può e deve decidere come usare il suo diritto di elettorato attivo e passivo e le procedure necessarie e non la segreteria di partito. Il Cittadino decide quale è il suo Programma politico, il Cittadino lo presenta agli altri Cittadini, e sulla base di questo gli altri Cittadini confrontano, selezionano e scelgono i loro Delegati – Rappresentanti.
Senza interferenze esterne. Senza capi e segreterie: da Cittadino a Cittadino.
Da sovrano a sovrano. Le deleghe interne alla organizzazione elettorale (“partito”) sempre e solo esecutive, funzionano con cessione individuale diretta di una quota personale al particolare delegato.
Quota ritirabile in ogni momento ad insindacabile volontà del Cittadino/Socio che ha in se stesso capacità di giudizio per valutare anche le conseguenze.
L’idea che siano necessari comitati ristretti, “cerchi magici” di sapientoni, spesso chiamati Comitato Centrale o Direttivo o Direttorio o Segreteria Politica, che dirigono la vita interna della organizzazione, va contrastata per lasciare posto alla idea che la volontà generale che nasce dalla libera ed aperta partecipazione egualitaria ed inclusiva di tutti ( per carità niente esami di ammissione, ma eventualmente solo la prova al diritto di esercizio del diritto elettorale) sia in grado di trovare le migliori soluzioni.
Ricordando che ognuno può proporre, ma la decisione è di tutti.
Niente Organismi interni decisionali destinati alla autoreferenzialità e alla spocchia personalistica più o meno orientata al balzo di posizione istituzionale, ma democrazia interna in forma diretta con deleghe solo esecutive ben delineate nei tempi e nei modi e sempre revocabili. Cariche interne solo in quanto previste dalle leggi, ma sempre a turnazione condivisa.
Per quel che riguarda la formazione delle liste elettorali dei vari livelli istituzionali, si rimanda alle procedure previste dalla “ Lista delle Candidature Dirette”.

REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM – Situazione nei Comuni Italiani al 2023

REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM

Situazione nei Comuni Italiani al 2023

      REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM

VICENZA – REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM (art. 32 : Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare)

AMMISSIBILITA’:
valutata, entro 30 giorni, da un comitato di esperti, che resterà in carica per l’intero mandato amministrativo, composto da tre membri, il segretario generale e due persone nominate una dalla maggioranza e una dalla minoranza.

ESCLUSIONI:
a) lo Statuto;
b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
c) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali. 

Statuto https://www.comune.vicenza.it/file/197295-statutocomunedivicenza.pdf

Regolamento 145179-sei.pdf (comune.vicenza.it)

MORI REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (20% DEGLI AVENTI DIRITTO)

AMMISSIBILITA’: 

Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

ESCLUSIONI

a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;

          b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall’esito del referendum;

          c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

          d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

          e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

          f) al regolamento interno del Consiglio comunale;

          g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

          h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

–          i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
Statuto_Comunale (1).pdf

VILLE D’AUNIA – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON
QUORUM (25% AVENTI DIRITTO)

 AMMISSIBILITA’:

I membri del Comitato dei Garanti sono tre e sono nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: un funzionario dell’Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige, uno dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e uno scelto tra i Segretari comunali della Val di Non o della Comunità di Valle


ESCLUSIONI:

 1. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.

2. Il referendum è ammissibile solo in relazione a questioni o provvedimenti d’interesse generale di competenza comunale. In particolare, esso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non invece atti di gestione ancorché affidati a organi di  governo.

3. Inoltre il referendum non è ammesso, salvo decisioni del Comitato basate su differenti orientamenti giurisprudenziali emersi dagli organi preposti, con riferimento:

a. a quesiti che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria ovvero siano stati dichiarati inammissibili per mancata sottoscrizione nel mandato amministrativo in corso;

b. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e. al regolamento interno del Consiglio comunale;

f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g. alle forme collaborative intercomunali già avviate;

h. alle deliberazioni e ai provvedimenti assunti a valle di specifiche procedure, previste per legge, di consultazione della popolazione attraverso la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l’esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati.

222485_01-all-c-statuto-approvato (1).pdf

BOLZANO – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITÀ:

Commissione per i procedimenti referendari composta di esperti/e nominati dal Consiglio.

ESCLUSIONI:

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) questioni in contrasto con gli obiettivi e le finalità dello statuto (art. 6) le norme dello statuto stesso e del Regolamento del Consiglio comunale;
c) questioni riguardanti i gruppi linguistici secondo le norme previste dallo Statuto di Autonomia;
d) questioni di natura religiosa; e) questioni elettorali e del personale comunale;
f) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
g) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario e tariffario del Comune;
h) questioni riguardanti persone, comunità marginali ed etniche; i) questioni riguardanti progetti banditi prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum;
j) atti e provvedimenti meramente esecutivi di leggi, provvedimenti contingibili e di urgenza del/della Sindaco/a;
k) materie nelle quali il Consiglio comunale debba esprimersi obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge. 

         file:///C:/Users/Utente/Downloads/2022_08_24_Statuto_del_Comune_di_Bolzano_versione_definitiva.pdf



TORINO REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITA’ :

Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, ad opera di apposita Commissione.   Fanno parte della Commissione, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.)

ESCLUSIONI: 

a)   statuti di enti diversi dal Comune;
b)   bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)   conti consuntivi;
d)   tributi e disciplina delle tariffe;
e)   regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)   delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell’articolo 38 del presente Statuto.
3.   Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)   quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
b)   quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.
4.   Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.
Statuto [2021] (comune.torino.it)

 MILANO CITTA’ METROPOLITANAREFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE

(DELIBERATIVO) CON QUORUM (50% VOTANTI PER ULTIMO SINDACO)

AMMISSIBILITA’:

Decide Il Collegio metropolitano dei garanti  composto da tre membri eletti dal Consiglio metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive.  I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio


ESCLUSIONI:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
Statuto-CM-Milano.pdf (urbanit.it)

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

ROMA CAPITALEINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

CONTROPROPOSTA: È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.

AMMISSIBILITA’ :

Decide un organo collegiale nominato dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

ESCLUSIONI:

a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
a) Statuto di Roma Capitale;
b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;
c) Regolamenti con efficacia meramente interna.
STATUTO_di_ROMA_CAPITALE.pdf (comune.roma.it)

VIGNOLAINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

CONTROPROPOSTA: Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.    Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

AMMISSIBILITA’:

Il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.

ESCLUSIONI:

 a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;

b) Atti concernenti tributi e tariffe;

c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;

d) Atti relativi al personale del Comune;

e) Atti di pianificazione territoriale generale;

f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;

g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

CRI _ STATUTO MODIFICATO CC 2021 23NOV21 909.odt (vignola.mo.it)

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 

MALLES  VENOSTA : INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 20 %

CONTROPROPOSTA: 
Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare.

AMMISSIBILITA’

esaminata e valutata dalla commissione di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 201410. La decisione della commissione è definitiva.

ESCLUSIONI: 

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
c) questioni di natura religiosa;
d) questioni elettorali e del personale comunale;
e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario deI comune;
g) questioni riguardanti comunità marginali;
h) questioni riguardanti progetti banditi.

malles_venosta 2016.pdf

(gz 2023)

Prototipo di Statuto Comunale (2- 2024)

STATUTO DEL COMUNE DI

 ………………………………………………………………………………………………………………

COMUNE ITALIANO 

” Qui la sovranità appartiene ad ogni donna e uomo di questa comunità.”

sommario.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Capo I – IL COMUNE, L’AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI 

Art. 1 – Finalità e Principi
Art. 2 – Criteri e metodi dell’azione comunale
Art. 3 – Sede, Stemma e Gonfalone 

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Capo II – ORGANISMI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

Capo II – ORGANISMI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 4 – “ CASA DELLE ASSEMBLEE “ per la Partecipazione permanente dei Cittadini e la Partecipazione civica e dei beni comuni  ( Assemblea Auto-costituita)
Art. 4/bis – Ufficio per la Democrazia
Art. 5 – Ambito di applicazione
Art. 6 – Patto di condivisione
Art. 7 – Forme Associative e di volontariato
Art. 8 – Riconoscimento del diritto di cittadinanza digitale
Art. 9 – Gli Istituti di democrazia diretta
Art.10 – Istanze e petizioni
Art.11 – Assemblea Cittadina Informativa / Consultiva
Art.12 – Assemblea Cittadina Deliberante
Art.13 – Scelta Partecipata
Art.14 – Consiglio Comunale Aperto
Art.15 – Iniziativa Popolare a voto consiliare
Art.16 – Azione Popolare
Art.17 – Iniziativa popolare a voto popolare vincolante senza quorum
Art.18 – Referendum Propositivo Deliberativo Vincolante senza quorum
Art.19 – Referendum Confermativo a richiesta dei Cittadini
Art.20 – Referendum Confermativo Obbligatorio.
Art.21-  Referendum Abrogativo
Art.22 – Referendum Revocatorio del Sindaco e intera Amministrazione
Art.23 – Consultazione Popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
Art.24 – Oggetto del Referendum
Art.25 – Ammissibilità del Referendum
Art.26 – Effetti del Referendum 
Art.27 – Diritto di Accesso 
Art.28 – Diritto di Informazione 
Art.29 – Partecipazione alla Formazione di Atti e Provvedimenti 
Art. 30 – Organismi di Cittadini a sorteggio
Art. 31 – Pubblico Registro delle Candidature Dirette e Pubblica Lista delle Candidature Dirette
Art. 32 – Il Difensore Civico 

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO 

Capo III : Attribuzioni del Consiglio, Diritti e doveri dei Consiglieri comunali, Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, Presidente del Consiglio, La Giunta, Sindaco, Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili dei Servizi, 

Art.33 – Attribuzioni del Consiglio
Art.34 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
Art.35 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari
Art.36 – Presidente del Consiglio Comunale
Art.37 – Nomina della Giunta – Presentazione Linee Programmatiche
Art.38 – Competenze della Giunta
Art.39 – Funzionamento
Art.40 – Dimissioni , Decadenza
Art.41 – Sindaco
Art.42 – Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
Art.43 – Principi, Assetto e criteri generali dell’Organizzazione Comunale
Art.44 – Segretario Generale
Art.45 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art.46 – Funzioni Dirigenziali e dei Responsabili dei Servizi
Art.47 – Conferimento e Revoca Incarichi dirigenziali e dei Responsabili servizi 

TITOLO IV : SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE 

Capo IV : Principi, Amministrazioni di Aziende ed Istituzioni, Aziende speciali, Società di capitale, Forme Associative 

Art.48 – Principi
Art.49 – Disposizioni per gli amministratori di Aziende ed Istituzioni
Art.50 – Istituzioni
Art.51 – Aziende Speciali
Art.52 – Società di capitali
Art.53 – Promozione di Forme Associative
Art.54 – Rappresentanze del Comune nell’Assemblea delle Società di Capitali e strutture associative.

TITOLO V : NORME FINALI 

Capo V : Programmazione, Controlli, Collegio dei Revisori, Modifiche Statutarie. 

Art.55 – Processo di Programmazione Art.56 – Controlli Interni
Art.57 – Collegio dei Revisori
Art.58 – Modifiche Statutarie 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO 

Art. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI : 

Il Comune di ………………………………. COMUNE ITALIANO è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto secondo i principi fissati dalla vigente Costituzione. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione di appartenenza. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali: 

• difesa e consolidamento dei valori di sovranità politica e territoriale, autodeterminazione, libertà, uguaglianza, dignità individuale e sociale, democrazia, collaborazione, armonia, pace e solidarietà; 

• tutela la vita in tutte le sue manifestazioni : persone, animali e piante; 

• tutela la salute, la salubrità e l’ambiente nella loro più ampia accezione come fondamentali diritti dell’individuo e interessi della collettività;
• riconosce valore ad ogni manifestazione del pensiero individuale e considera ogni forma di arte come ricchezza da valorizzare perché strumento di crescita dell’individuo e della collettività; 

• si riconosce in un sistema statuale unitario federale e solidale basato sui principi dell’autonomia degli Enti locali, della collaborazione e dell’integrazione tra i diversi livelli di governo e autogoverno secondo logiche di sussidiarietà orizzontale e verticale; 

• riconosce, accetta e promuove il pluralismo politico e sociale ed i principi democratici; 

• rivendica il proprio ruolo primario nella gestione autonoma delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse in attuazione del principio di sussidiarietà verticale. 

Il Comune di ………………………………. COMUNE ITALIANO tutela l’accesso all’acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune inteso come risorsa vitale primaria da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di tali criteri e principi è finalizzato a garantire un ambiente sostenibile e un servizio idrico di qualità per i bisogni dei cittadini a tariffe eque in quanto servizio pubblico non orientato al profitto economico. 

Art. 2 – CRITERI E METODI DELL’AZIONE COMUNALE . 

Il Comune di …………………………… COMUNE ITALIANO nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della propria azione i seguenti criteri e metodi: 

• promuovere uno sviluppo generale equilibrato ed armonico che garantisca il progresso umano, civile, democratico, politico, sociale, culturale ed economico di ogni membro della comunità, attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo; 

*assicurare l’attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, delle categorie professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi; 

• rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un’informazione completa e accessibile sull’attività svolta direttamente dall’Ente o dalle strutture cui esso partecipa, anche attraverso la presentazione sia del Preventivo di Bilancio che della Chiusura di Bilancio, direttamente in Consiglio Comunale e in Assemblea dei Cittadini; 

• garantire la soddisfazione dei bisogni e dei diritti primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell’ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

• attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo attivamente iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità; 

• attuare il principio dell’equità fiscale nell’ambito dei tributi di competenza comunale; 

• operare per il superamento degli squilibri politici, economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nella comunità; 

• favorire l’ordinata, sostenibile ed accettabile integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale; 

• sostenere la famiglia, i bambini, i disabili, le donne, gli anziani, i non occupati e tutte le fasce sociali in difficoltà che necessitano di attenzione e sostegno, predisponendo adeguati piani e programmi; 

• promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a favorire la libertà di coscienza e la responsabilità civica e democratica; 

• promuovere e assicurare l’equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, garantendo nell’ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni future attraverso adeguata educazione anche al rispetto dei diritti degli animali prevedendo spazi adeguati e servizi idonei alla protezione e cura di questi ultimi; 

• garantire il recupero, la tutela e la conservazione della biodiversità e delle specie autoctone, delle risorse ambientali, storiche e culturali nonché delle tradizioni locali, favorendo procedure di governance partecipata realizzata con tutti gli strumenti disponibili della democrazia la più informata, responsabile, inclusiva, collaborativa, sussidiaria e diretta possibile; 

• promuovere le condizioni di sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio; 

• promuovere politiche attive per l’occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, in particolare attraverso l’impulso e il sostegno alle realtà della cooperazione e della formazione ; 

• assicurare la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell’associazionismo; 

•sostenere e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale, la loro commercializzazione diretta al minor costo di distribuzione.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell’azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e le imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessano o producano effetti diretti sulle attività imprenditoriali. Il Comune, nell’ambito della legislazione in materia di “Statuto dei diritti del contribuente”, adegua e disciplina, con propri regolamenti, principi dettati dalla legge, assicurando comunque l’effettiva operatività del diritto d’ interpello del contribuente. Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione paritetica e raccordo con altri enti locali nazionali e internazionali. 

Art. 3 – SEDE, STEMMA E GONFALONE  

La sede del Comune di ……………………………………………. COMUNE ITALIANO è situata nel capoluogo. 

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato dagli Organi Comunali. 

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA 

Art. 4 – “ CASA DELLE ASSEMBLEE “ PER LA PARTECIPAZIONE PERMANENTE DEI CITTADINI

Il Comune favorisce e sostiene l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico- amministrativa della comunità. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione / formazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge anche attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell’ambito delle libere forme collaborative e d associative. A tal fine e in un’ottica di formazione delle giovani coscienze democratiche, per accrescere in esse la consapevolezza e il senso di comunità, di democrazia, dei diritti e dei doveri, il Comune realizza spazi adeguati alla loro socialità, alla creatività, al gioco, alle esposizioni e manifestazioni artistiche, alla educazione ed espressione telematica.
Il Comune attraverso “ l’Ufficio per la Democrazia”, predispone e gestisce in piena collaborazione con i Cittadini, la “ CASA DELLE ASSEMBLEE “ per la Partecipazione permanente dei Cittadini con una propria sede fisica idonea ad accogliere i Cittadini, le loro Assemblee, i loro incontri e dibattiti e predisposta ad un uso civico. 

Art. 4/bis – UFFICIO PER LA DEMOCRAZIA

Istituto svincolato dalla Amministrazione e facente capo al Ministero dell’Interno, opera per garantire a tutti gli aventi diritto il riconoscimento e la pratica informata alla Cittadinanza Digitale come da art. 8) e di potersi avvalere in modo efficace di tutte le possibilità, le occasioni e gli strumenti partecipativi fisici e digitali.
Predispone e gestisce in piena collaborazione con i Cittadini, la “ CASA DELLE ASSEMBLEE “.
Per la sua natura di strumento istituzionale, tale ambito è slegato dal Sindaco e dalla Giunta i quali sono, giustamente, sempre temporanea espressione di parti politiche.
In attesa di apposita legge attuativa che colleghi questo Istituto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale rappresenta il Consiglio comunale e, attraverso esso, tutti i cittadini, trova posizione all’interno dello Statuto, fornito di completa autonomia dalle parti politiche onde implementare in piena autonomia gli strumenti di Partecipazione e della moderna Democrazia diretta.
Poiché la Partecipazione è un atteggiamento prima culturale che politico, è necessario uno strumento che permanga al di là della temporanea forza politica di governo. Per questo un Assessorato specifico sarebbe utile, ma non auspicabile, poiché legato esclusivamente alla sensibilità dell’Amministrazione vigente.
Offrendo inoltre, compatibilmente con le risorse esistenti, la disponibilità a partecipare concretamente a progetti meritori che la comunità dei giovani vada ad elaborare. 

Art. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a minori e adulti intesi come cittadini nella sovrana completezza dei loro diritti individuali, sociali e politici. 

Art. 6 – PATTO DI CONDIVISIONE 

Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito regolamento. 

Art. 7 – FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO 

Il Comune favorisce l’attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione. Il Comune si impegna a realizzare adeguati spazi di socialità aperti ai residenti di tutte le età. L’Amministrazione comunale provvede all’istituzione ed aggiornamento di un albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d’intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative. 
I criteri per l’iscrizione all’albo comunale e l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all’iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca relazioni democratiche ed egualitarie tra gli aderenti, nonché svolgere attività senza scopo di lucro, così anche per enti periferici di associazioni nazionali. 

Art. 8 – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI CITTADINANZA DIGITALE. 

Il Comune di …………………………….. COMUNE ITALIANO fortemente orientato a sviluppare ogni possibilità di relazioni partecipative democratiche già oggi rese possibili dai nuovi strumenti tecnologici e telematici, ma ancor più in futuro per le prossime generazioni, intende attivarsi al meglio per garantire ad ogni Cittadino residente il diritto alla Cittadinanza Digitale e quindi fornendo a ciascuno come dotazione gratuita : 

– Documento di identità elettronico;
– Firma digitale certificata riconosciuta come valida sia nei rapporti con l’Amministrazione che per presentare e sottoscrivere proposte di iniziativa popolare, referendum e petizioni, con conseguente possibilità di voto on line nel caso di consultazioni referendarie;
– PEC ( Posta Elettronica Certificata );
– Codice personale identificativo;
– Token di autocertificazione o equipollente, per accesso a media pubblici dedicati;
– Wi-Fi comunale pubblico e gratuito;
– Piattaforme Telematiche Pubbliche ( App ) di frazione-quartiere-comune a gestione e controllo paritetico condiviso Comune / Cittadini, con accesso anche da postazioni pubbliche fisse, predisposte per essere connesse telematicamente tra loro e con quelle di altri Comuni in un patto di reciprocità federativa, in cui sono configurati :
– Bacheca telematica pubblica dell’Amministrazione recante bollettino informativo di tutte le attività del Comune;
– Bacheca telematica pubblica delle proposte dei Cittadini per Assemblea Deliberante e per iniziative varie (referendum, petizioni, istanze ); – forum telematico comunale ( anche quartiere-frazione ) aperto agli aventi diritto; – forum telematico comunale dei giovani ( anche quartiere-frazione ) – forum delle attività produttive. 

Art. 9 – GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA . 

Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all’attività dell’Amministrazione. Il Comune di …………………………. COMUNE ITALIANO promuove il dialogo come metodo delle relazioni affinché anche nell’ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l’accoglienza delle diverse opinioni e proposte, la reciproca comprensione, la sinergia armonica e costruttiva dei vari pensieri per il miglior perseguimento del bene comune.
Il Comune di ………………………………….. COMUNE ITALIANO favorisce la conoscenza, la diffusione e l’utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli istituti di partecipazione. A tal fine realizza ” Ufficio Permanente per la Partecipazione dei Cittadini ” per garantire a tutti gli aventi diritto sia il riconoscimento alla Cittadinanza Digitale come da art. 8) , sia di potersi avvalere in modo efficace dei seguenti istituti:

  1. “ Casa delle Assemblee “ sede fisica di incontro permanente dei Cittadini e delle loro Assemblee Auto – Istituite (art. 4)
  2. istanze e petizioni (art. 10)
  3. assemblea cittadina informativa ad iniziativa della Amministrazione (art. 11) 
  4. assemblea cittadina periodica deliberante dei cittadini di quartiere/frazione/comune (art. 12)
  5. scelta partecipata (art. 13) 
  6. consiglio comunale aperto (art. 14) 
  7.  iniziativa popolare a voto consiliare (art.15) 
  8. l’azione popolare (art. 16)
  9. iniziativa popolare a voto popolare vincolante senza quorum (art. 17),
  10. referendum propositivo deliberativo vincolante senza quorum (art. 18),
  11. referendum confermativo facoltativo(art.18), 
  12. referendum abrogativo. (art. 21),
  13. referendum revocatorio del Sindaco e dell’intera Amministrazione (art. 22).
  14. referendum confermativo obbligatorio a cadenza periodica certa( art. 18/bis ),
  15. organismi formati a sorteggio tra i Cittadini, con capacità deliberativa diretta rispetto tematiche sensibili a sfondo etico, culturale, valoriale (art. 30),
  16. pubblico Registro delle Candidature Dirette e Pubblica Lista delle Candidature Dirette (art.31)

Art. 10 – ISTANZE E PETIZIONI 

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro trenta giorni. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni anche per via informatica. Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull’apposito spazio Bacheca del Sito Internet del Comune, affinché altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. Decorsi 30 giorni, la petizione elettronica viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l’obbligo di comunicare la sua risposta entro 30 giorni, nonché di pubblicarla sul sito. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi. 

Art. 11 – ASSEMBLEA CITTADINA INFORMATIVA / CONSULTIVA 

Ad iniziativa dell’Amministrazione: almeno una volta all’anno e comunque prima della approvazione del piano economico- urbanistico e/o su argomenti di interesse collettivo di importante impatto sulla vita dei cittadini viene convocata, un’Assemblea Cittadina fisica ( e possibilmente anche telematica) aperta al pubblico, pubblicizzata in maniera adeguata dall’Amministrazione. Nel corso dell’Assemblea la Giunta comunale riferisce ed informa sull’attività amministrativa previsionale e di bilancio e i cittadini esprimono idee, opinioni, consigli, osservazioni, valutazioni. 

Art. 12 – ASSEMBLEA CITTADINA DELIBERANTE . 

Esercizio del Diritto Politico Primario.

Dopo un mese dall’insediamento della nuova Amministrazione, si tiene la prima Assemblea Cittadina Deliberante in cui, relativamente alle esigenze espresse dai cittadini senza alcun limite tematico, ma di ambito strettamente comunale, gli stessi cittadini stabiliscono la sua cadenza periodica ( mensile/ bimestrale / trimestrale ), fissano la cifra massima di singola spesa al di sopra di cui l’Amministrazione deve indire Referendum popolare confermativo obbligatorio, stabiliscono le prevalenze decisionali, ratificano o modificano il patto di condivisione e il suo regolamento, hanno facoltà di proporre e nominare il Difensore Civico, sorteggiano i 6 membri del Comitato di Garanzia.
L’ Assemblea Cittadina Deliberante volendo è strutturata sul modello dei tavoli di discussione (e-town meeting ), dove sono valutate tutte le proposte dei cittadini pervenute e già presenti nella apposita Bacheca telematica predisposta dal Comune.
Per votazione segreta tra i presenti sono individuate le tre (3) con maggior consenso per perfezionarle, deliberare e rendere operative.
La seduta assembleare deve avere le seguenti caratteristiche:
– data, ora e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini e tempistiche predefinite che permettano lo svolgimento del programma in ogni sua fase;
– tutti i residenti del Comune / Quartiere hanno facoltà di partecipare fisicamente;
– compatibilmente con le risorse disponibili l’Amministrazione ha facoltà di realizzare la diretta streaming fruibile da chi non è presente fisicamente;
– presenza del Sindaco e degli assessori;
– viene considerato l’elenco delle proposte da discutere tra quelle già pre-pubblicate dai cittadini ( non più di una [1 ] ogni cittadino ) nella apposita “Bacheca delle Proposte per l’Assemblea Deliberante ” predisposta nel sito on line del Comune; 
– si discute la prima proposta giunta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi; 
– ogni proposta, dopo breve discussione, viene votata dai presenti con votazione segreta;
– ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere;
– le tre proposte più votate sono poi relazionate all’ Assemblea ed approfondite nei loro dettagli dai rispettivi proponenti ed eventualmente perfezionate col dibattito; 
– le proposte presentate devono essere sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunale; 
– le tre proposte finaliste nella loro formulazione definitiva sono poi giudicate da una votazione a voto segreto (approvate / rifiutate ) dai partecipanti all’Assemblea e 
– nella settimana seguente votate anche dai cittadini che non hanno partecipato fisicamente all’Assemblea, da effettuarsi presso una postazione adeguata nel Comune, alla presenza sia dell’Assessore alla Democrazia o suo delegato e sia dei Proponenti le Proposte finaliste, utilizzando una scheda riportante le tre proposte trattate previo Sì/No ad ognuna, con voto segreto. 
È ammessa la votazione digitale.
Se la proposta ottiene un consenso dei votanti (assemblea + differita) equivalente al 50% + 1 dei voti validi complessivi espressi nelle ultime elezioni comunali, assume valore deliberativo vincolante per l’Amministrazione la quale si deve impegnare al massimo accettando pienamente la volontà ed il mandato dell’Assemblea, procedendo col realizzare al meglio le delibere finali in tempi operativi ragionevolmente congrui, senza in alcun modo contrastarle, sminuire o vanificare, ma anzi con uno spirito di effettiva piena collaborazione. 

Art. 13 – SCELTA PARTECIPATA 

Un comitato promotore di 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 50 cittadini, o l’Amministrazione Comunale, possono presentare un progetto di scelta partecipata, attraverso l’avvio di un percorso di confronto tra Amministrazione Comunale e cittadini su un tema di competenza del Comune che abbia interesse generale. Il progetto di scelta partecipata può riguardare anche il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti sia nella parte delle entrate che delle spese. Nella preparazione del progetto i cittadini possono avvalersi, con i tempi e i modi previsti dal regolamento, dei dipendenti comunali esperti sulle materie in discussione. Successivamente alla presentazione del progetto, Amministrazione e Comitato promotore definiscono tempi e modalità del percorso finalizzato alla stesura del testo definitivo della scelta partecipata da sottoporre all’Amministrazione Comunale. Nel caso di indizione su istanza dei cittadini, il processo inizia e prosegue se almeno 20 cittadini partecipano ad ogni incontro previsto. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale il Comitato promotore può presentare un’iniziativa di referendum deliberativo popolare a voto popolare, previa la raccolta di firme pari al valore medio dei voti elettorali che hanno espresso un singolo Consigliere comunale (totale dei voti validi espressi per tutte le liste, diviso il numero degli eletti ). 

Art. 14 – CONSIGLIO COMUNALE APERTO 

1. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola e volendo anche di voto. 2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini: di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo; su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco; su richiesta di almeno 50 persone residenti; In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. 
I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento. 

Art. 15 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE 

I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare. I promotori di un’iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 cittadini elettori. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un’iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari a 50 cittadini del Comune. La proposta di iniziativa popolare a voto consiliare viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione deve avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme. L’eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio Comunale. 

Art. 16 – L’AZIONE POPOLARE. 

L’Istituto della Azione Popolare riconosce al Cittadino il diritto concreto di portare in giudizio Soggetti terzi colpevoli di danni nei confronti dell’interesse generale, in sostituzione dell’Ente comunale. La Giunta Comunale informata della iniziativa, accertato che le condizioni di danno non siano di natura privatistica, ma pubblica e popolare, assume direttamente la tutela dell’Ente entro i termini di Legge, dandone comunicato a chi ha iniziato la procedura e anche al Consiglio Comunale. 

Art. 17 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE SENZA QUORUM.

I cittadini possono esercitare l’iniziativa e la delibera degli atti amministrativi mediante l’iniziativa popolare a voto popolare vincolante senza quorum. Il Comitato promotore, composto da 50 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può approvare la Proposta oppure ha la possibilità di proporre emendamenti al Comitato, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal Comitato stesso. Se il Consiglio Comunale approva l’atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal Comitato non si procede al voto popolare. Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo. In mancanza di accordo decide il Comitato dei Garanti. Se la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all’eventuale controproposta consiliare, a voto popolare previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento. Il numero di firme da raccogliere entro 180 giorni  a sostegno di un’iniziativa popolare a voto popolare vincolante senza quorum deve essere pari al valore medio dei voti elettorali che hanno espresso un singolo Consigliere comunale (totale dei voti validi espressi per tutte le liste, diviso il numero degli eletti ). Il calendario delle votazioni referendarie viene stabilito dal Consiglio comunale per l’intera consiliatura entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale. Le date possibili per le votazioni sono 4 all’anno, di regola nella prima domenica di febbraio, maggio, settembre e novembre, salvo diversa disposizione votata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. La fissazione anticipata delle date ha lo scopo di favorire la partecipazione, non può coincidere con festività religiose o civili, ponti fra giorni festivi e festività, e deve escludere i tre mesi antecedenti la fine della consiliatura. I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali.
Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum  (quorum zero).
Il Regolamento determina le norme per l’indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato. 
L’entrata in vigore di nuove delibere a voto popolare abrogano le norme con esse incompatibili. 
Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito vincolante del referendum. 

Art. 18 – REFERENDUM DELIBERATIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM

I cittadini possono esercitare la delibera degli atti amministrativi mediante il referendum propositivo deliberativo senza quorum su tutti i temi di competenza del Comune. Il Comitato promotore, composto da 10 cittadini  presenta la proposta corredata di 50 firme di sostenitori ( 20 nei Comuni sotto i 4.000 abitanti) che entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale deve essere sottoposta a dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento.  Il numero di firme da raccogliere entro 180 giorni  a sostegno di un’iniziativa popolare a voto popolare vincolante senza quorum deve essere pari al valore medio dei voti elettorali che hanno espresso un singolo Consigliere comunale (totale dei voti validi espressi per tutte le liste, diviso il numero degli eletti ). 
I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali.
Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum  (quorum zero).
Il Regolamento determina le norme per l’indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato. 
L’entrata in vigore di nuove delibere a voto popolare abrogano le norme con esse incompatibili. 
Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito vincolante del referendum. 

Art. 18/bis – REFERENDUM ABROGATIVO – PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM

Il Referendum può essere proposto da un Comitato Promotore composto da almeno 20 Cittadini.
Gli elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo- propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale. Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.
Ammissibilità’: valutata, entro 30 giorni, dal Comitato dei Garanti come da Art. 25).

Art.19 – REFERENDUM CONFERMATIVO A RICHIESTA DEI CITTADINI

I Cittadini hanno il diritto al referendum confermativo ai fini del controllo dell’operato degli organi eletti. E’ sospesa l’entrata in vigore di una deliberazione di competenza del Comune quando lo richieda, entro 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione, il Comitato Promotore formato da almeno 100 Cittadini. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se tale richiesta viene sostenuta dalle firme di un numero di cittadini, raccolte nei tempi stabiliti dal regolamento ( entro 180 giorni dalla prima richiesta) pari al valore medio dei voti elettorali che hanno espresso un singolo Consigliere comunale (totale dei voti validi espressi per tutte le liste, diviso il numero degli eletti ).          
Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti può disporre per motivi di interesse pubblico l’attuazione della deliberazione sottoposta a referendum. La Delibera sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme. L’atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore dell’atto . Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all’atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 4 anni.
Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum  (quorum zero).

Art.20 – IL REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO

indetto dal Consiglio Comunale senza raccolta di firme secondo un calendario periodico certo: sabato e domenica del primo fine settimana di febbraio, giugno e ottobre.

Per confermare tutte le delibere importanti e gli atti del Consiglio e della Giunta, voto favorevole senza quorum:

  • Programmi di pianificazione del territorio e del bilancio comunale;
  • proposte di modifiche allo Statuto Comunale avanzate dal Consiglio comunale; 
  • proposte di delibere relative ad emolumenti e gratifiche extra contratto degli Amministratori locali;
  • proposte di delibere relative ad accordi intercomunali di qualunque natura; 
  • proposte di delibere relative a concessioni di beni e servizi pubblici rilevanti e strategici,
  • proposte di delibere con carattere di urgenza con durata superiore a quattro mesi, che diversamente decadono e non possono essere riproposte nemmeno in forme diverse,            
  • proposte di delibere inerenti questioni di immigrazione, accoglienza e nuova cittadinanza,     
  • proposte relative ad iniziative, tecnologie, interventi e progetti che prevedano rischio per la salubrità dei Cittadini, delle altre forme di vita e per l’ambiente,   
  • proposte di nuove spese pubbliche al di sopra di una soglia stabilita annualmente nella prima Assemblea Cittadina Deliberante,                                                                                                          
  • proposte di delibere dove possa insorgere conflitto di interessi tra Amministratori pubblici ed oggetto deliberato. 
  • per la fiducia complessiva all’Amministrazione con voto favorevole alla fiducia della maggioranza dei partecipanti, a partire da diciotto mesi successivi alle elezioni amministrative e non oltre il termine ultimo dei quattro anni dalle elezioni stesse.
  • In mancanza di conferma della fiducia, si predispone entro 30 giorni un “Referendum di Sfiducia e Revoca” per rimuovere tutta l’Amministrazione. La consultazione avviene su convocazione dell’Amministrazione e senza raccolta firme. (Art. 22)

Art. 21 – REFERENDUM ABROGATIVO 

E’ indetto referendum popolare per l’abrogazione, totale o parziale, di una Delibera di competenza del Comune, quando il Comitato Promotore costituitosi e formato da almeno 100 cittadini , lo richieda entro 20 giorni dalla avvenuta pubblicazione . In caso di esito favorevole all’abrogazione dell’atto, lo stesso l’atto abrogato non può essere nuovamente deliberato nei successivi 4 anni.
Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum  (quorum zero).

Art. 22 – REFERENDUM REVOCATORIO DEL SINDACO E INTERA AMMINISTRAZIONE

A.) Il Comitato Promotore formato da almeno 100 cittadini aventi diritto, può dare inizio ad una procedura per indire un referendum popolare di sfiducia e revocatorio del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale. La domanda per il referendum di sfiducia e revoca può essere presentata dopo diciotto mesi dalle elezioni amministrative e non oltre il termine ultimo dei quattro anni dalle elezioni stesse. La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della domanda di revoca presso l’ufficio elettorale del comune e prevede il sostegno di almeno il 10 % di firme ( anche telematiche ) relative a tutti gli aventi diritto del comune. Organo competente a legittimare la regolarità delle motivazioni e delle procedure, la raccolta ed il numero delle firme, nonché la regolarità della campagna referendaria, viene individuato nell’Ufficio Centrale per il referendum della Corte di Cassazione assistito localmente da un Comitato dei Garanti comunale, formato da tre esperti nominati dal Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri e sei Cittadini sorteggiati tra tutti gli aventi diritto.
Il referendum reca il seguente quesito:
«Vuole sfiduciare e revocare (nome) dalla carica di Sindaco e la sua Amministrazione?»
e lo spazio relativo all’opzione «si» o «no».
Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum (quorum zero).
Il referendum si intende approvato se ottiene un consenso alla sfiducia e revoca equivalente al 50% + 1 dei voti validi complessivi espressi nelle elezioni comunali originarie che hanno designato il Sindaco e l’Amministrazione. 
Il Sindaco sfiduciato e revocato e l’Amministrazione sono revocati e decadono, ma mantengono il diritto di candidarsi a nuove elezioni. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000 la Prefettura nominerà un Commissario pro tempore che reggerà il Comune fino all’insediamento della nuova Amministrazione con nuove elezioni (legge 182/1991 così come modificata dalla l. 120/1999 ).    Nel caso di cui al comma 5, il Ministro dell’interno indice nuove elezioni entro i tre mesi successivi. Le attività relative all’ordinaria amministrazione nel periodo di vacatio sono esercitate secondo le modalità previste dalla legge.
Il Regolamento attuativo determina modi e tempi di tutto il processo del referendum, della sfiducia e revoca, delle nuove elezioni.  Gli oneri relativi allo svolgimento del referendum e delle nuove elezioni conseguenti alla revoca del mandato del sindaco sono posti a carico del governo locale.

B.) Nel caso di Referendum di Sfiducia e Revoca conseguente ad esito di un Referendum Confermativo Obbligatorio, la consultazione avviene su convocazione dell’Amministrazione e senza raccolta firme.

Art. 23 – CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE 

Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso. 

Art. 24 – OGGETTO DEL REFERENDUM 

Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con chiarezza e in modo univoco. I referendum possono essere richiesti solo e su tutti i temi di competenza del Comune . A livello Comunale, ogni delibera, ogni incarico, ogni mandato, ogni ruolo, ogni decisione di spesa può essere oggetto di espressione della sovranità politica decisionale della Comunità attraverso gli strumenti e gli istituti decisionali di democrazia diretta previsti dallo Statuto Comunale. 

Art. 25 – AMMISSIBILITÀ’ DEL REFERENDUM 

La verifica dell’ammissibilità di una richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimessa ad un Comitato di Garanti formato da :
– tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri e da
– sei Cittadini sorteggiati tra tutti gli aventi diritto dalla prima Assemblea deliberante. Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l’Amministrazione darà l’adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le loro ragioni, diffuse attraverso i diversi mezzi di informazione e il contatto diretto, oltre che con un opuscolo informativo redatto sia in forma cartacea che digitale . Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti assicurano inoltre l’attività di informazione nei confronti dei Cittadini. L’avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l’orario della votazione. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Detta commissione neutra è composta da nove membri di cui tre eletti dal consiglio comunale e sei sorteggiati tra i Cittadini aventi diritto. La composizione, la nomina e il funzionamento di tale commissione neutra, le modalità di informazione, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale. 

Art. 26 – EFFETTI DEL REFERENDUM 

La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la maggioranza ( 50% + 1 ) dei voti validamente espressi indipendentemente dalla loro entità (quorum zero).
Quando l’oggetto del referendum riguarda una modifica allo Statuto comunale, non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum (quorum zero), ma il referendum si intende approvato se ottiene un consenso equivalente al 50% + 1 dei voti validi complessivi espressi nelle ultime elezioni comunali. Nel caso di referendum di iniziativa popolare a voto popolare, il risultato è vincolante e l’Amministrazione, al fine di recepire la proposta approvata nella consultazione referendaria, predispone e sottopone al Consiglio Comunale gli atti conseguenti, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato. 
Nel caso di referendum confermativo, con esito sfavorevole all’atto amministrativo, il Consiglio Comunale ne dispone la revoca entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato. Nei casi di referendum abrogativo e di referendum confermativo, il Consiglio Comunale provvede, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, a revocare il provvedimento oggetto del referendum e a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto eventualmente prodotti dall’atto revocato, nel rispetto della volontà popolare espressa. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a sottoporre all’organo competente la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto al referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell’esito della stessa. Nel caso di referendum revocatorio del Sindaco e dell’Amministrazione, le firme, le procedure, i quorum sono descritti nell’ Art. 22 del presente Statuto e sono oggetto di regolamento attuativo specifico. 

Art.27 – DIRITTO DI ACCESSO 

Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. 

Art.28 – DIRITTO DI INFORMAZIONE 

Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a: 
• bilanci preventivi e consuntivi; 
• strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
• valutazioni di impatto ambientale; 
• atti normativi e atti amministrativi generali;
L’informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione. Una volta all’anno viene convocata l’assemblea dei cittadini con finalità informative e consultive durante la quale la giunta comunale riferisce sull’attività amministrativa e i cittadini esprimono idee, opinioni, consigli, osservazioni, valutazioni. In ogni caso l’assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell’approvazione del piano economico- urbanistico.
Nei casi di referendum e votazioni popolari, per assicurare la corretta informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Comune di prevedere adeguati spazi di confronto nei media locali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. 

Art. 29 – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI 

Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l’individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l’acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento. 

I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l’eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l’eventuale rigetto delle osservazioni. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l’adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi. 

Art. 30 – ORGANISMI CITTADINI A SORTEGGIO.


Sono formati a sorteggio casuale tra tutti i Cittadini ( 100 ) su richiesta di un Comitato composto da almeno 20 firmatari, con capacità deliberativa diretta rispetto tematiche sensibili a sfondo etico sociale culturale valoriale. Compito di questo Organismo è anche quello di redigere il “ libretto informativo sul referendum “ da distribuire ai Cittadini presentando le ragioni del SI’ e del NO.
Il Consiglio Comunale alla presenza dei Promotori e dei Cittadini interessati effettua il sorteggio secondo modalità concordate ed accettate all’unanimità. I 100 Cittadini sorteggiati sono contattati dalla Amministrazione ed informati dell’iniziativa. Coloro che accettano di partecipare alla stessa, procedono a partecipare ad eventi di dibattito informativo. Alla fine sono chiamati ad esprimere risoluzione di maggioranza vincolante per l’Amministrazione. 

Art. 31  – PUBBLICO REGISTRO DELLE CANDIDATURE DIRETTE E PUBBLICA LISTA DELLE CANDIDATURE DIRETTE.

Al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo ai propri Cittadini che in libertà di opinione non vogliono aderire a Liste di partiti e di gruppo, ma preferiscono presentarsi in modo democratico e diretto ai propri elettori e a coloro che li vogliono sostenere direttamente col proprio consenso e voto, il Comune organizza e gestisce presso l’Ufficio Elettorale il Registro delle Candidature Dirette aperto e accessibile in modo permanente, sia nel formato cartaceo che digitale nel sito telematico del Comune. Inoltre nei sei mesi precedenti le elezioni secondo un calendario reso noto alla cittadinanza in modo adeguato, l’Amministrazione si impegna a organizzare degli incontri pubblici periodici, in spazi idonei a permettere lo scambio di opinioni e la reciproca approfondita conoscenza tra Candidati e Cittadini in modo che questi ultimi possano esprimere il loro consenso e preferenze ai Candidati prescelti nell’apposito  Registro delle Candidature Dirette. Le procedure pratiche, le modalità di applicazione e costituzione della Lista delle Candidature Dirette  e la sua partecipazione alle elezioni in parallelo alle liste dei partiti, è regolamentata nei suoi aspetti concreti in apposito Regolamento.

Art. 32 – Il DIFENSORE CIVICO 

L’Assemblea cittadina deliberante ha facoltà di proporre e nominare il Difensore Civico.
Il Comune, per assicurare l’Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, può stipulare apposita convenzione per l’utilizzo del medesimo Ufficio con altri enti in cui sussista una tale figura. Compito del Difensore Civico è anche quello di sostenere azioni collettive dei cittadini in quelle cause comuni che li vedano coinvolti contro Aziende, Imprese, Soggetti vari che in qualche modo li abbiano danneggiati collettivamente nel territorio comunale.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO 

Art. 33 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO 

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dal testo unico e vengono esercitate con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento. 

Art. 34 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento. Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto: 
• di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio; 
• di sottoporre all’esame del Consiglio interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all’espletamento del loro mandato. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l’esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri. I Consiglieri rappresentano l’intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, sono sottoposti all’avvio della procedura di decadenza. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l’avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale. 

Art.35 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro: 

• convocazioni delle sedute in ordinarie o urgenti; 
• numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico; 
• istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento; 
• la costituzione dei gruppi consiliari e capigruppo; 
• istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione; Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative. Il regolamento disciplina altresì l’istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari assicurando in ogni caso, la presenza di almeno un consigliere per gruppo e l’attribuzione a ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione. 

Art. 36 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di: 
• convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale; 
• cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio; 
• coordinamento dell’attività delle commissioni consiliari, d’intesa con i rispettivi Presidenti. Nella prima seduta del Consiglio i consiglieri eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell’adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice- Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili. 

Art. 37 – NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE 

La giunta è composta dal Sindaco e dagli assessori in numero massimo di …….[ max. 16 : > Articolo 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ] I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale. Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l’indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta. Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto. Entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio proprie osservazioni, depositando contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. In occasione dell’approvazione del Bilancio annuale di previsione tali linee possono essere adeguate. Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato, verifica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo. 

Art. 38 – COMPETENZE DELLA GIUNTA 

La Giunta Comunale è l’organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite, affidando l’attività di valutazione, controllo strategico e gestione ad un servizio in posizione di staff rispetto all’organo politico, al di fuori delle macrostrutture. 

Art. 39 – FUNZIONAMENTO 

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con l’intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti. 

Art. 40 – DIMISSIONI, DECADENZA 

Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal testo unico. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate. 

Art. 41 – SINDACO 

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’ Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d’urgenza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l’azione gestionale dell’apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dal testo unico, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo definita dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, dei responsabili dei servizi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal testo unico, dallo statuto e dai regolamenti. Gli Assessori, ciascuno nell’ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l’attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta. Il Sindaco può incaricare per particolare esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicando l’esito al Consiglio Comunale. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti. Il Sindaco assume l’iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l’iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze. Al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l’orario di apertura degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano di età. 

Art. 42  – ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ 

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale l’assunzione della carica di Amministratore di società di capitali controllata o partecipata quando il Consiglio Comunale abbia deliberato, ritenendola strategica per gli obiettivi di governo, lo Statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli Organi elettivi e collegiali del Comune. 

Art. 43 – PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

L’organizzazione dell’attività amministrativa del Comune è finalizzata all’attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità d’intervento, dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L’attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri: 
• distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza; 
• processo decisionale attuato attraverso la relazione e l’integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati; 
• regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i dirigenti; individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo; 
• utilizzo di strumenti e metodologie per l’attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza; trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza; 
• superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell’inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche; 
• crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell’utenza. 

Art. 44 – SEGRETARIO GENERALE 

Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico. Il Segretario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Il regolamento disciplina, nell’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale. 

Art. 45 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

Le forme di gestione dei servizi, nell’ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio. La dotazione organica del personale consiste nell’elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L’assegnazione delle risorse umane è definita ogni anno unitamente al piano esecutivo di gestione. L’assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’amministrazione, per funzioni distinte secondo il carattere di supporto (staff) o produttivo (line) rispetto all’obiettivo. L’articolazione dell’assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell’azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale. La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza, in aggregazioni definite dalla Giunta nel regolamento, in coerenza con la programmazione. Alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione sono preposti, con incarico conferito dal Sindaco per un periodo non superiore al suo mandato, i dirigenti o i responsabili dei servizi. 

Art. 46 – FUNZIONI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

Le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico. La dirigenza è ordinata in un’unica qualifica ed articolata in professionalità diverse. I dirigenti si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I dirigenti svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta comunale per l’attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale. I dirigenti e i responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati. I dirigenti e i responsabili dei servizi propongono alla Giunta gli atti di conciliazione, di transazione e di resistenza in giudizio. La rappresentanza legale dell’Ente in giudizio spetta al Sindaco. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun dirigente o responsabile dei servizi la facoltà di delega. I dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti. 

Art. 47 – CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

Gli incarichi dirigenziali e dei responsabili dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente o responsabile dei servizi in relazione all’attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell’ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio . 
Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incarichi cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento. A tutti i dirigenti e responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai dirigenti e ai responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extra dotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini del testo unico. Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extra dotazione intuitu personae, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico. Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie. 

TITOLO IV: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE 

Art. 48 – PRINCIPI 

Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi previsti dal testo unico, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio. Il Consiglio Comunale determina la gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico. 

Art. 49 – DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI 

Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali. Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dal testo unico. Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza. Il provvedimento di revoca deve essere motivato. 

Art. 50 – ISTITUZIONI 

L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori. Agli Amministratori dell’istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal testo unico per i consiglieri comunali. 

Al Direttore dell’istituzione compete la responsabilità gestionale. E’ nominato dal Sindaco con contratto o con incarico a tempo determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore. 

Art. 51 – AZIENDE SPECIALI 

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. L’azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e direttore al quale compete la responsabilità gestionale. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno. Lo statuto dell’azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione. 

Art. 52 – SOCIETA’ DI CAPITALI 

Il Comune può partecipare a società di capitali e promuovere la costituzione. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso. 

Art. 53 – PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE 

Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti diversi. 

Art. 54 – RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL’ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE 

Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di capitali. 

NORME FINALI 

Art. 55 – PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE 

Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato ed armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, secondo un modello di regolamentazione delle relazioni fra politica ed amministrazione gestionale basato, per ogni singola fase del processo, sulle prevalenze decisionali stabilite dai Cittadini nella prima Assemblea Cittadina deliberante.

Art. 56 – CONTROLLI INTERNI 

Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e promuove iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un’unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell’attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale. Il controllo di regolarità amministrativa–contabile viene disciplinato da apposito regolamento. 

Art. 57 – COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato. 

Art. 58 – MODIFICHE STATUTARIE 

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato. L’abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l’approvazione di un nuovo Statuto. Nessuna deroga è consentita all’applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare. 

( 2 . 2024 )

Roba da prima pagina

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REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM

Situazione nei Comuni Italiani al 2023

      REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) SENZA QUORUM

VICENZA – REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO VINCOLANTE SENZA QUORUM (art. 32 : Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare)

AMMISSIBILITA’:
valutata, entro 30 giorni, da un comitato di esperti, che resterà in carica per l’intero mandato amministrativo, composto da tre membri, il segretario generale e due persone nominate una dalla maggioranza e una dalla minoranza.

ESCLUSIONI:
a) lo Statuto;
b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
c) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali. 

Statuto https://www.comune.vicenza.it/file/197295-statutocomunedivicenza.pdf

Regolamento 145179-sei.pdf (comune.vicenza.it)

art. 27 – 3. I referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 20 ad un massimo di 200 cittadini. 

art. 32 – 1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale

Vicenza popolazione 112.298 (2017) > 5.000 > 112.298 = 4,45%

MORI REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (20% DEGLI AVENTI DIRITTO)

 AMMISSIBILITA’: 

Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

ESCLUSIONI

a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;

–          b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall’esito del referendum;

–          c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

–          d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

–          e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

–          f) al regolamento interno del Consiglio comunale;

–          g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

–          h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

–          i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
file:///C:/Users/Utente/Downloads/00_Testo2015APPROVATO_IN_VIGORE_05_MARZO_2015.pdf

art. 8 : il referendum può essere richiesto da almeno il sei (6) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 

VILLE D’ANAUNIA – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON
QUORUM (
25% AVENTI DIRITTO)

AMMISSIBILITA’:

I membri del Comitato dei Garanti sono tre e sono nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: un funzionario dell’Ufficio enti locali e competenze ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige, uno dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e uno scelto tra i Segretari comunali della Val di Non o della Comunità di Valle


ESCLUSIONI:

 1. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.

2. Il referendum è ammissibile solo in relazione a questioni o provvedimenti d’interesse generale di competenza comunale. In particolare, esso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non invece atti di gestione ancorché affidati a organi di  governo.

3. Inoltre il referendum non è ammesso, salvo decisioni del Comitato basate su differenti orientamenti giurisprudenziali emersi dagli organi preposti, con riferimento:

a. a quesiti che, nella sostanza, siano già stati oggetto di consultazione referendaria ovvero siano stati dichiarati inammissibili per mancata sottoscrizione nel mandato amministrativo in corso;

b. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e. al regolamento interno del Consiglio comunale;

f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g. alle forme collaborative intercomunali già avviate;

h. alle deliberazioni e ai provvedimenti assunti a valle di specifiche procedure, previste per legge, di consultazione della popolazione attraverso la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l’esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati.

222485_01-all-c-statuto-approvato (1).pdf

art. 23: I referendum sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, in riferimento all’ultima revisione delle stesse, in possesso del diritto di elettorato 406 attivo per l’elezione del Consiglio comunale.

BOLZANO – REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE(DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITÀ:

Commissione per i procedimenti referendari composta di esperti/e nominati dal Consiglio.

ESCLUSIONI:

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) questioni in contrasto con gli obiettivi e le finalità dello statuto (art. 6) le norme dello statuto stesso e del Regolamento del Consiglio comunale;
c) questioni riguardanti i gruppi linguistici secondo le norme previste dallo Statuto di Autonomia;
d) questioni di natura religiosa; e) questioni elettorali e del personale comunale;
f) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
g) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario e tariffario del Comune;
h) questioni riguardanti persone, comunità marginali ed etniche;
i) questioni riguardanti progetti banditi prima della presentazione della richiesta di indizione di referendum;
j) atti e provvedimenti meramente esecutivi di leggi, provvedimenti contingibili e di urgenza del/della Sindaco/a;
k) materie nelle quali il Consiglio comunale debba esprimersi obbligatoriamente entro termini fissati dalla legge. 

         file:///C:/Users/Utente/Downloads/2022_08_24_Statuto_del_Comune_di_Bolzano_versione_definitiva.pdf

art. 59 – 3. Il referendum può essere richiesto da tre Consigli di Quartiere con il voto favorevole dei due terzi dei/delle Consiglieri/e assegnati/e e dai/dalle cittadini/e mediante istanza firmata da 2.000 elettori/elettrici del Consiglio comunale iscritti/e nelle liste elettorali. Qualora il numero delle firme richieste risulti superiore al 5% degli/delle aventi diritto, esse s’intendono ridotte a quest’ultimo limite.
Bolzano 2021 : residenti 107.530 > 2.000 = 2%

TORINO REFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE (DELIBERATIVO) CON QUORUM (25% AVENTI DIRITTO )

AMMISSIBILITA’ :

Il giudizio sull’ammissibilità del referendum, ad opera di apposita Commissione.   Fanno parte della Commissione, il Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.)

ESCLUSIONI: 

a)   statuti di enti diversi dal Comune;
b)   bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c)   conti consuntivi;
d)   tributi e disciplina delle tariffe;
e)   regolamenti ad efficacia meramente interna;
f)   delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell’articolo 38 del presente Statuto.
3.   Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a)   quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
b)   quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.
4.   Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.
Statuto [2021] (comune.torino.it)

Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all’articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.
Richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime mille firme.

Torino popolazione 2023:  837 610 > 10.000 = 1,1%

 MILANO CITTA’ METROPOLITANAREFERENDUM PROPOSITIVO VINCOLANTE

(DELIBERATIVO) CON QUORUM (50% VOTANTI PER ULTIMO SINDACO)

AMMISSIBILITA’:

Decide Il Collegio metropolitano dei garanti  composto da tre membri eletti dal Consiglio metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive.  I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio


ESCLUSIONI:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
Statuto-CM-Milano.pdf (urbanit.it)

Articolo 11 – Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo 

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 1.000 firme autenticate di cittadini proponenti. 

3. È indetto referendum propositivo su materie di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.  

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

ROMA CAPITALEINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

          CONTROPROPOSTA: È facoltà dell’Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.

AMMISSIBILITA’ :

 Decide un organo collegiale nominato dall’Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

ESCLUSIONI:

a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
a) Statuto di Roma Capitale;
b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;
c) Regolamenti con efficacia meramente interna.
STATUTO_di_ROMA_CAPITALE.pdf (comune.roma.it)

 firme sostegno : non inferiore all’uno per cento (1%) di quello della popolazione residente accertata nell’anno precedente al deposito medesimo. 

firme presentazione: La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni

VIGNOLAINIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE QUORUM ZERO:

CONTROPROPOSTA: Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.    Il Consiglio Comunale non può disattendere l’esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

AMMISSIBILITA’:

Il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.

ESCLUSIONI:

 a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;

b) Atti concernenti tributi e tariffe;

c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;

d) Atti relativi al personale del Comune;

e) Atti di pianificazione territoriale generale;

f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;

g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

CRI _ STATUTO MODIFICATO CC 2021 23NOV21 909.odt (vignola.mo.it)

Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un’iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.
Vignola popolazione 2017: 25.383 > 250 = 1% circa

INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 

MALLES  VENOSTA : INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE VINCOLANTE CON QUORUM 20 %

CONTROPROPOSTA: 
Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell’iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare.

AMMISSIBILITA’

esaminata e valutata dalla commissione di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 11 del 9 dicembre 201410. La decisione della commissione è definitiva.

ESCLUSIONI: 

a) materie non rientranti nella competenza dell’amministrazione locale;
b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
c) questioni di natura religiosa;
d) questioni elettorali e del personale comunale;
e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno formato oggetto di referendum popolari;
f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario deI comune;
g) questioni riguardanti comunità marginali;
h) questioni riguardanti progetti banditi.

malles_venosta 2016.pdf

Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali deI comune. Qualora il referendum sia circoscritto ad una parte del comune, l’istanza deve essere firmata da almento 10 % degli elettori ivi residenti. 

(gz 2023)

Valore nominale di un Consigliere comunale rispetto agli abitanti. 

A proposito di uguaglianza del diritto alla rappresentanza: 
Art. 48 Costituzione: ..Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” … 

TUEL AGGIORNATO AL 2022 

https://dait.interno.gov.it/documenti/tuoel-giugno-2022.pdf

Articolo 37 Composizione dei consigli.                    Valore nominale Consigliere comunale rif. Abitanti            
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:  

a) da 60 membri nei comuni con popolazione                                    1.000.000:60= abit. 16.666 
superiore ad un milione di abitanti;  

b) da 50 membri nei comuni con popolazione                                   500.000:50= abit. 10.000
superiore a 500.000 abitanti;  

c) da 46 membri nei comuni con popolazione                                    250.000:46= abit. 5.435
superiore a 250.000 abitanti;  

d) da 40 membri nei comuni con popolazione                                   100.000:40= abit. 2.500
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;  

e) da 30 membri nei comuni con popolazione                                   30.000:30= abit. 1.000
superiore a 30.000 abitanti;  

f) da 20 membri nei comuni con popolazione                                    10.000:20= abit. 500
superiore a 10.000 abitanti;  

g) da 16 membri nei comuni con popolazione                                       3.000:16= abit. 188
superiore a 3.000 abitanti;  

h) da 12 membri negli altri comuni                                                          2.999:12= abit. 250 

Se applichiamo la logica riferita ai votanti, per cui uno stesso numero di elettori dovrebbe avere almeno lo stesso potere di iniziativa legislativa del rappresentante che riescono ad eleggere, alle ultime elezioni politiche nazionali ci sono stati votanti: 29 413 657 : 400 ( deputati ) = 73.400 voti è il valore reale di un deputato. Lo stesso numero di firme (73.400) dovrebbe permettere agli stessi Cittadini di presentare una Proposta legislativa per il livello nazionale.
Oggi invece servono 500mila firme per presentare la proposta di referendum abrogativo (art. 75).

Sistema Federale Svizzero

Sistema federale svizzero.
https://www.ch.ch/it/sistema-politico/funzionamento-e-organizzazione-della-svizzera/federalismo/#

COSTITUZIONE FEDERALE ELVETICA
RS 101 – Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

La Svizzera è uno Stato federale. Ciò significa che il potere statale è suddiviso tra la Confederazione, i Cantoni e i comuni. Ciascuno di loro ha il proprio ruolo.

Principio della sussidiarietà:
Le competenze di Confederazione, Cantoni e comuni sono ripartite secondo il principio di sussidiarietà.

La Confederazione assume unicamente i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento da parte sua.

Secondo questo principio, tutto quanto può essere fatto da un livello politico non deve essere assunto da un’istanza ad esso sovraordinata. Di riflesso, se un Cantone risulta eccessivamente sollecitato da un compito, il livello immediatamente superiore – quindi la Confederazione – dovrebbe sostenerlo.
La Confederazione è competente nei settori in cui la Costituzione federale l’autorizza ad esserlo. In particolare nei seguenti ambiti: 

  • politica estera e sicurezza;
  • dogane e politica monetaria;
  • legislazione valida a livello nazionale;
  • difesa.

CANTONI
I compiti che non sono espressamente attribuiti alla Confederazione dalla Costituzione federale rientrano nella competenza dei Cantoni. In certi ambiti, come ad esempio le scuole superiori, prevedono una condivisione delle competenze.
Secondo la Costituzione federale tutti i Cantoni hanno pari diritti e possiedono numerose competenze. Tra questi i settori seguenti:
– il budget
– il sistema politico
– la fiscalità (riscossione delle imposte
Ogni Cantone ha una propria Costituzione, proprie leggi, un parlamento, un governo e tribunali propri.
Anche i governi cantonali sono eletti dal popolo, per lo più mediante il sistema maggioritario. La forma di democrazia diretta della Landsgemeinde (riunione dei cittadini per esprimersi su questioni collettive) esiste solo nel Cantone di Glarona e di Appenzello Interno.

COMUNI
La più piccola unità politica in Svizzera è il comune. Attualmente ve ne sono circa 2300, un quinto dei quali – soprattutto le città – possiede un proprio parlamento.
Quattro quinti applicano per contro un sistema di decisione democratica diretta nell’Assemblea comunale, alla quale tutti gli abitanti aventi diritto di voto possono partecipare. Ciò significa che il Popolo non si fa rappresentare da deputati ma prende lui stesso le decisioni ed elegge l’esecutivo (governo).
Oltre ai compiti attribuiti dalla Confederazione e dal Cantone di appartenenza (p. es. tenuta del registro degli abitanti o protezione civile), i comuni hanno anche competenze proprie, ad esempio:
– in ambito scolastico e nella socialità
– nell’approvvigionamento energetico
– nella costruzione delle strade
– nella pianificazione locale
– in materia fiscale

STATUTO PARTITO PRO ITALIA (breve commento di Gian)

Commento di riepilogo dello Statuto del Partito PRO ITALIA (Gian)

STATUTO PARTITO PRO ITALIA

https://proitalia.org/statuto

https://storage.proitalia.org/proitalia/static/doc/Statuto_Pro_Italia.pdf

  • L’aspirante Socio viene accettato/respinto dalla Segreteria (4.2) e non dal Congresso dei Soci.
  • L’Assemblea Nazionale è eletta ogni 4 anni dal Congresso dei Soci militanti.
    Stabilisce l’indirizzo del partito e nomina: il proprio Presidente, la Direzione Nazionale, il Tesoriere, il Comitato di Garanzia e anche la Segreteria una volta che quella eletta dal Congresso, vada a cadere (10.3)
    “8.3 Ciascun membro dell’Assemblea Nazionale ha diritto a un voto e resta in carica fino alla convocazione del Congresso successivo”. (nessun accenno alla possibilità per il Socio di revocare il mandato a tutta l’Assemblea o a singoli membri).
  • La Direzione Nazionale  formata da uomini al vertice del partito autorizza le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci militanti irrogate dal Comitato di Garanzia e rende definitivo il commissariamento dei territori senza alcun passaggio previsto come obbligatorio dai Soci militanti nemmeno del territorio in questione.
  • La Segreteria è l’organo di massima competenza in materia elettorale (che a sua volta tacitamente dipende dalla Assemblea Nazionale che può far decadere quella eletta dai Soci militanti per nominarne una su misura), ha il potere di approvare e respingere perfino le liste dei candidati alle amministrative “PROPOSTI” dagli organi territoriali di riferimento.
  • Il Comitato di Garanzia è eletto ( 5 Soci militanti ) dalla Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria: militanti > 13.4 “ di condotta irreprensibile “ e molto probabilmente ben allineati alle direttive dei vertici, piuttosto che ad eventuali mal di pancia e rimostranze della Base dei Soci militanti.
  • Le Sezioni territoriali hanno facoltà di dibattere in modo “partecipato”, ma non di deliberare.
    Possono PROPORRE le liste dei vari livelli, ma non di deciderle in proprio (la decisione spetta alla Segreteria)
  • Il Socio non ha diritto ne di proposta e ne di voto in merito allo Statuto, ne ai regolamenti interni, ne a proporre una revoca di mandato individuale o collegiale, ne a proporre la convocazione del Congresso, ne ad accogliere o respingere nuovi aspiranti Soci, ne a proporre candidati per il Comitato di Garanzia o per la Segreteria suppletiva, ne a candidarsi in lista elettorale secondo il consenso diretto e non mediato dei propri concittadini o Soci, ne a decidere direttamente la candidatura elettorale di un proprio rappresentante.